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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.01.2026, notificato in data 2 febbraio 2026, con cui l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di -OMISSIS- ha comunicato la conclusione del procedimento relativo alla domanda di sostegno n. -OMISSIS-, di fatto archiviandola e negando il subentro della società ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota del Direttore Generale (Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020) prot. n. -OMISSIS- del 27/09/2024, richiamata nel provvedimento impugnato; e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere favorevolmente sulla domanda di sostegno n. -OMISSIS-, ordinando l’emissione del relativo decreto di concessione in favore della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202600803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che ha comunicato la conclusione del procedimento, archiviato la domanda di sostegno e negato il subentro della società ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno relativa a un progetto di ammodernamento agricolo e di diniego del proprio subentro. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere favorevolmente e di adottare il decreto di concessione del sostegno. In sede cautelare ha dedotto il periculum in mora, sostenendo di avere già effettuato cospicui investimenti e che l’archiviazione avrebbe determinato una grave crisi di liquidità, compromesso la sopravvivenza dell’impresa, vanificato il progetto e fatto perdere un’occasione unica di finanziamento, con danni non integralmente riparabili in forma risarcitoria. L’Amministrazione ha contestato la genericità delle allegazioni e l’assenza di documentazione comprovante le spese sostenute e l’effettiva imminenza di un danno grave e irreversibile; ha inoltre dedotto che il finanziamento costituiva un’utilità eventuale, subordinata alla verifica dei presupposti normativi, non soddisfatti nel caso concreto.

La decisione

Il TAR, con sommaria delibazione propria della fase cautelare e impregiudicata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, ha rigettato la domanda di sospensione. Ha escluso il periculum in mora perché il pregiudizio prospettato presenta, da un lato, natura eminentemente patrimoniale e, dunque, è astrattamente ristorabile all’esito del giudizio di merito; dall’altro, il rischio per la continuità aziendale è stato formulato in termini generici e non supportato da elementi concreti idonei a dimostrarne l’esistenza e l’irreversibilità. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla definizione del grado. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata verificando la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non può essere fondato su mere allegazioni generiche circa il rischio di crisi o cessazione dell’attività d’impresa, ma deve essere supportato da elementi concreti idonei a dimostrare l’attualità, la gravità e l’irreversibilità del pregiudizio.
  • Il pregiudizio di natura eminentemente patrimoniale, in quanto astrattamente ristorabile per equivalente all’esito del giudizio di merito, non integra di per sé il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione cautelare.
  • La perdita di un finanziamento pubblico non integra automaticamente un danno irreparabile quando l’utilità invocata è eventuale e subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi per la concessione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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