Cassazione Penale, Sentenza n. 32486/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Salerno del 10/03/2023 che aveva limitato l'ingiunzione a demolire al solo muro ubicato al lato est del terrazzo dell'immobile in Angri. Il Procuratore Generale contestava la motivazione della corte secondo cui l'estensione della demolizione deve riguardare opere in prosecuzione solo se indispensabili per rendere ineseguibile l'ordine, sostenendo invece che l'ordine di demolizione deve estendersi all'intero manufatto unitario (anche se realizzato in più tempi) e quindi comprendere anche la copertura che, con il muro, avrebbe completato il locale rendendolo volume abitabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380/2001 riguarda l'edificio nel suo complesso, incluse aggiunte e superfetazioni successive, salvo che l'opera successiva sia autonoma e distinta rispetto all'oggetto immediato della demolizione. Ha rilevato che la decisione impugnata non aveva adeguatamente motivato l'autonomia della copertura rispetto al muro e, dato il collegamento materiale e funzionale apparente, la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
L'ordine di demolizione previsto riguarda l'edificio nel suo complesso e include eventuali aggiunte o modifiche successive; l'obbligo è inteso come "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi
Cass. Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01
Giurisprudenza che conferma che la demolizione comprende opere accessorie, complementari e superfetazioni successive rispetto al manufatto originario abusivo
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 (dep. 22/01/2009) Rv. 242163 - 01
Principio che limita l'estensione della demolizione quando l'opera successiva risulti davvero distinta e autonoma rispetto all'oggetto immediato dell'ordine
Massime di principio
- L'ordine di demolizione in materia edilizia penale ha efficacia sulla totalità del manufatto abusivo, comprese aggiunte e superfetazioni anche se realizzate successivamente al fatto o alla condanna, in quanto finalizzato alla restituzione integrale dello stato dei luoghi.
- Eccezione: non si procede alla demolizione di opere successive solo se queste risultano effettivamente autonome e funzionalmente distinte rispetto all'opera originaria; l'onere di prova e di motivazione spetta al giudice che limita l'ordine.
- Nell'accertare l'autonomia di un'opera successiva occorre valutare il collegamento materiale e funzionale: se la copertura o altra aggiunta completa il locale rendendolo volume abitabile, è pertinente alla demolizione.
- La temporaneità della realizzazione (se posteriore al momento consumativo del reato o alla condanna) non esclude di per sé la demolizione delle superfetazioni quando costituiscono completamento del manufatto abusivo.
- Se il giudice sostiene la non estensione della demolizione deve motivare chiaramente in che termini l'opera successiva sia separabile e demolibile in via autonoma senza impedire la restitutio in integrum; altrimenti la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio.
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