Cassazione Penale, Sentenza n. 25017/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Palermo per violazione dell'art. 175 c.p. e per vizi di motivazione relativi al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente contestava che il diniego fosse basato su considerazioni estranee ai criteri legittimi previsti dalla legge (in particolare la motivazione che il beneficio fosse negato "per la natura dei reati perpetrati" al fine di rendere manifesta la condotta a terzi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p. Ha affermato che il riconoscimento della non menzione richiede una valutazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e che la motivazione della Corte d'appello, basata sulla necessita' di rendere manifesta la natura del reato ai terzi, è illegittima perché esula dai criteri valutabili. La sentenza impugnata è annullata solo sul punto del diniego del beneficio e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuova valutazione conformemente al principio di diritto enunciato. L'affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
Norme richiamate
La norma regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte ha annullato il diniego perché la valutazione della Corte territoriale non era ancorata ai criteri legittimi per la concessione/negazione del beneficio.
I criteri indicati dall'art. 133 (circostanze personali, precedente, comportamento successivo, gravità del fatto, ecc.) devono essere utilizzati per valutare il riconoscimento della non menzione; la Cassazione precisa che il beneficio può essere riconosciuto anche per reati gravi se ricorrono i presupposti nei limiti stabiliti dal legislatore in relazione all'entità della pena.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
La procedura è stata svolta nelle forme consentite dalla normativa emergenziale richiamata (quale richiamo formale sul procedimento).
Massime di principio
- La concessione o negazione del beneficio della non menzione deve essere motivata avendo riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.; motivazioni che si fondano su finalità estranee (es. rendere nota la condotta ai terzi) sono illegittime.
- Il beneficio della non menzione può essere valutato per qualunque reato nei limiti connessi all'entità della pena: la gravità del reato non è di per sé motivo automatico di esclusione.
- In caso di motivazione carente o viziata sul punto della non menzione, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo esame da parte della Corte territoriale.
- L'annullamento limitato al diniego della non menzione non modifica l'affermazione di responsabilità, che resta irrevocabile salvo diverso esito del giudizio di merito sul punto procedurale.
- Chi impugna per vizi nella motivazione relativa a effetti amministrativi della condanna (es. annotazioni nel casellario) ha buone possibilità di successo se dimostra che la motivazione non ha considerato o ha travisato i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Testo integrale
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