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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19636/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. sostenendo che la revoca della misura alternativa (detenzione domiciliare) e l'applicazione della custodia cautelare in carcere per fatti dai quali è poi risultato estraneo hanno determinato 343 giorni di restrizione maggiore rispetto alla misura originaria, configurando ingiusta detenzione indennizzabile. Ha invocato principi costituzionali e sovranazionali (uguaglianza, ragionevolezza, inviolabilità della libertà personale) e chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di adeguato confronto critico con l'ordinanza impugnata. Sul merito ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui il periodo di restrizione contestato era imputabile all'espiazione della pena derivante da una condanna precedente (sentenza del GIP del 26/2/2013) e che vi era sovrapposizione dei titoli esecutivi: in base all'art. 314, comma 4, c.p.p. l'indennizzo è escluso quando la limitazione della libertà si sovrappone temporalmente a una detenzione legittima e, se il titolo è definitivo, l'esclusione opera a prescindere dalle modalità di espiazione. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non sono state disposte rifusioni di spese nei confronti del MEF.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato il comma 4 nel senso che l'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se la limitazione della libertà si sovrappone temporalmente a una detenzione legittima per altro titolo; se il titolo è definitivo l'esclusione opera indipendentemente dalle modalità di espiazione della pena; se il titolo non definitivo, l'esclusione ricorre solo se la misura alternativa o cautelare sovrapposta è di pari o maggior grado di afflittività

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per richiamare il limite alla motivazione del ricorso in Cassazione richiedendo esposizione nei limiti strettamente necessari; la Corte ha rilevato genericità e aspecificità delle censure presentate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dalle parti; citazione procedurale per le conclusioni scritte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la disciplina delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile e per la determinazione della responsabilità per l'inammissibilità

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 3551/2022; Sez. 4, n. 11750/2019; Sez. 4, n. 4533/2015; Sez. Un., n. 877/2022; Sez. Un., n. 34559/2002)

    La Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di riparazione, il giudice deve esporre il titolo della detenzione eventualmente sovrapposta (definitivo o meno) per verificare l'esclusione del diritto all'indennizzo; principi consolidati sono stati applicati per escludere l'indennizzo in caso di sovrapposizione a titolo definitivo o a titolo non definitivo di pari o maggior gravità

Massime di principio

  • Per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è necessario provare che la privazione di libertà oggetto della domanda non sia riconducibile a titolo legittimo che la giustifichi (es. esecuzione di pena già maturata); se sussiste sovrapposizione temporale con altro titolo di detenzione definitivo l'indennizzo è escluso
  • Se la sovrapposizione riguarda un titolo non definitivo (misura cautelare o altra misura provvisoria), l'indennizzo può essere escluso solo se quel titolo è di pari o maggior gravità rispetto alla misura per cui si chiede la riparazione
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito; formulazioni generiche o non riferite ai singoli passaggi logico-giuridici del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità
  • Il ricorrente deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del giudice o l'errata applicazione della misura e il periodo di privazione di libertà richiesto in indennizzo; occorre documentare e quantificare i giorni effettivamente non giustificati da altro titolo
  • Nel valutare ricorsi per riparazione il giudice verifica i titoli esecutivi contemporanei e può compensare periodi di detenzione legittima con quelli contestati; laddove la detenzione sia stata causata dall'espiazione di una pena definitiva non si riconosce indennizzo
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente generico o inammissibile: è essenziale un'impostazione difensiva precisa e documentata

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