Cassazione Penale, Ordinanza n. 36159/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha valorizzato la regola di preclusione processuale per cui le doglianze non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando ciò sia richiesto a pena di inammissibilità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di bancarotta fraudolenta. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non era stata previamente proposta in appello; pertanto, il motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità per difetto di deduzione nel grado precedente, secondo la preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
norma aggravatrice richiamata dal ricorrente; il relativo riconoscimento non era stato censurato in appello e non poteva quindi essere dedotto per la prima volta in cassazione
stabilisce la preclusione all'esame in cassazione dei motivi non previamente dedotti in appello, a pena di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta censure che avrebbero dovuto essere dedotte con l'atto di appello, quando la legge preveda espressamente la relativa preclusione a pena di inammissibilità.
- La contestazione del riconoscimento di un'aggravante, se non devoluta al giudice di appello, non è scrutinabile in cassazione come vizio di violazione di legge o di motivazione, perché il controllo di legittimità non può supplire alla mancata devoluzione del punto decisivo nel grado precedente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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