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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17827/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa, imputandogli un maggior reddito da partecipazione in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La pretesa nasceva da una verifica della Guardia di finanza sulla società, nel cui conto corrente erano stati riscontrati due versamenti complessivi per euro 438.000,00 provenienti da altra società; la società verificata aveva fornito spiegazioni diverse per i due importi, qualificando euro 240.000,00 come restituzione di somme anticipate per forniture non avvenute ed euro 198.000,00 come penale per la risoluzione di contratti preliminari, senza però produrre documentazione ritenuta idonea dall'Ufficio. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo parzialmente. In appello il contribuente aveva insistito anche sulla sospensione del giudizio derivato e sull'inapplicabilità della presunzione; l'Ufficio aveva proposto appello incidentale sulla ripresa relativa a euro 240.000,00. La CTR aveva rigettato entrambi gli appelli, distinguendo tra la componente di euro 198.000,00, considerata priva di riscontro documentale, e quella di euro 240.000,00, ritenuta giustificata da documentazione contabile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse indicato quali documenti contabili sorreggessero la conclusione sullo storno di euro 240.000,00, non avesse spiegato in che modo la contabilità della società terza fosse stata valutata, non avesse chiarito la rilevanza delle copie di registri contabili prodotti e non avesse specificato la portata della supposta non sovrapponibilità rispetto al PVC della Guardia di finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate, ha ravvisato nella sentenza della CTR una motivazione meramente apparente, perché composta da enunciazioni assertive e non intelligibili che non consentivano di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, e ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento quando la motivazione è solo apparente e quindi inesistente sul piano costituzionale.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale è ravvisabile quando l'atto non raggiunge la sua funzione essenziale, come nel caso di motivazione meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale ed essere effettivamente intellegibile.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando esiste solo in forma grafica ma non consente di comprendere le ragioni della decisione, il percorso logico seguito e le premesse fattuali poste a base del convincimento del giudice.
  • Non è sufficiente una motivazione concisa: ciò che rileva è la capacità della sentenza di rendere conoscibile il ragionamento decisorio e di consentire il controllo sulla sua correttezza logico-giuridica.
  • Il giudice deve indicare gli elementi di prova valorizzati e spiegarne la rilevanza; formule assertive, apodittiche o non coordinate tra loro non assolvono all'obbligo motivazionale.
  • Quando la decisione richiama documenti o risultanze istruttorie, deve specificare quali siano tali elementi, da dove provengano e perché siano idonei a sostenere la conclusione raggiunta.
  • Nel giudizio tributario, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa resta materia di merito, ma la relativa decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e controllabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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