Sentenza n. 1747/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza della sentenza n. 1824/2024, pubblicata il 13/10/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 2047/2023, notificata in forma esecutiva il 15/10/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione dell’11/06/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1824/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1824/2024 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, pubblicata il 13 ottobre 2024, notificata in forma esecutiva il 15 ottobre 2024, non appellata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha effettuato il pagamento delle somme dovute in data 1 ottobre 2025. Con memoria del 4 marzo 2026, i ricorrenti hanno dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è intervenuto dopo l'introduzione del giudizio. L'ASL resistente è stata quindi condannata a rifondere ai ricorrenti le spese di causa, liquidate in 500 euro, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l'adempimento dell'amministrazione interviene dopo la proposizione del giudizio e determina la soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della condotta processuale e della causa concreta che ha determinato l'introduzione del giudizio.
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