Cassazione Penale, Sentenza n. 39115/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per omesso deposito tempestivo delle scritture, deducendo: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancata e insoddisfacente valutazione probatoria e violazione del principio del ragionevole dubbio; 2) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) anziché bancarotta semplice (art. 217 L.F.); 3) travisamento della relazione del curatore fallimentare e carenze motivazionali della Corte d'appello. È inoltre rilevata la tardività della memoria difensiva del nuovo avvocato.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le doglianze attengano a valutazioni di merito e non a profili di diritto sindacabili in Cassazione, richiamando costante giurisprudenza sul divieto di sindacare la valutazione probatoria in questa sede. Confermata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: i prelievi e le anticipazioni contestate non sono stati giustificati dal ricorrente e il mancato reperimento dei beni consente di inferire la distrazione; per la bancarotta documentale la lacunosità o inattendibilità delle scritture giustifica l'applicazione del dolo generico. Richiamato il principio per cui la delega contabile non esonera l'amministratore dalla responsabilità. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Regola il contenuto della motivazione; la Corte afferma che il ricorso si limita a criticare la valutazione della prova (merito) e non la motivazione in termini sindacabili in Cassazione
art. 216 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)
Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi rilevanti, con particolare riferimento alla distrazione di beni e alla lacunosità delle scritture contabili, e ha applicato il principio che la prova della distrazione può desumersi dall'assenza di giustificazione circa la destinazione dei beni
art. 217 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)
Norma sulla bancarotta semplice: la Corte rigetta la riclassificazione in semplice bancarotta perché la condotta e la carenza documentale giustificano la qualificazione come fraudolenta
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Limiti all'ammissibilità dei motivi di cassazione diretti a censurare la motivazione: non possono essere elusi tramite un motivo di nullità processuale per ottenere il sindacato sulla valutazione della prova
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede termini per deposito di memorie; la Corte rileva la tardività della memoria difensiva ma ciò non è determinante sulla decisione principale
Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende: applicata con fissazione di Euro 3.000,00
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o delle somme prelevate consente di inferire la distrazione dolosa.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale esistono due ipotesi: la sottrazione/falsificazione richiede dolo specifico; la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio richiede il dolo generico. La Corte può ritenere sufficiente il dolo generico quando le scritture sono lacunose o inattendibili.
- La delega della tenuta contabile a un professionista non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale per la regolare e veritiera tenuta delle scritture.
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove; i motivi che si risolvono in una mera critica della valutazione probatoria sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e conformi ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; la genericità e la frammentarietà delle censure comportano l'inammissibilità.
- Il deposito tardivo di memorie difensive può essere rilevato e svalutato; ricorsi inammissibili per profili di colpa possono comportare, oltre alle spese processuali, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende.
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