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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39115/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per omesso deposito tempestivo delle scritture, deducendo: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancata e insoddisfacente valutazione probatoria e violazione del principio del ragionevole dubbio; 2) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) anziché bancarotta semplice (art. 217 L.F.); 3) travisamento della relazione del curatore fallimentare e carenze motivazionali della Corte d'appello. È inoltre rilevata la tardività della memoria difensiva del nuovo avvocato.

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le doglianze attengano a valutazioni di merito e non a profili di diritto sindacabili in Cassazione, richiamando costante giurisprudenza sul divieto di sindacare la valutazione probatoria in questa sede. Confermata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: i prelievi e le anticipazioni contestate non sono stati giustificati dal ricorrente e il mancato reperimento dei beni consente di inferire la distrazione; per la bancarotta documentale la lacunosità o inattendibilità delle scritture giustifica l'applicazione del dolo generico. Richiamato il principio per cui la delega contabile non esonera l'amministratore dalla responsabilità. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto della motivazione; la Corte afferma che il ricorso si limita a criticare la valutazione della prova (merito) e non la motivazione in termini sindacabili in Cassazione

  • art. 216 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

    Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi rilevanti, con particolare riferimento alla distrazione di beni e alla lacunosità delle scritture contabili, e ha applicato il principio che la prova della distrazione può desumersi dall'assenza di giustificazione circa la destinazione dei beni

  • art. 217 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

    Norma sulla bancarotta semplice: la Corte rigetta la riclassificazione in semplice bancarotta perché la condotta e la carenza documentale giustificano la qualificazione come fraudolenta

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    Limiti all'ammissibilità dei motivi di cassazione diretti a censurare la motivazione: non possono essere elusi tramite un motivo di nullità processuale per ottenere il sindacato sulla valutazione della prova

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Prevede termini per deposito di memorie; la Corte rileva la tardività della memoria difensiva ma ciò non è determinante sulla decisione principale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende: applicata con fissazione di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o delle somme prelevate consente di inferire la distrazione dolosa.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale esistono due ipotesi: la sottrazione/falsificazione richiede dolo specifico; la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio richiede il dolo generico. La Corte può ritenere sufficiente il dolo generico quando le scritture sono lacunose o inattendibili.
  • La delega della tenuta contabile a un professionista non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale per la regolare e veritiera tenuta delle scritture.
  • La Corte di Cassazione non è competen­te a rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove; i motivi che si risolvono in una mera critica della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e conformi ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; la genericità e la frammentarietà delle censure comportano l'inammissibilità.
  • Il deposito tardivo di memorie difensive può essere rilevato e svalutato; ricorsi inammissibili per profili di colpa possono comportare, oltre alle spese processuali, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende.

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