Cassazione Penale, Sentenza n. 8085/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sportiello impugnava l'ordinanza che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati per cui era stato condannato: partecipazione ad associazione per delinquere aggravata (esercizio non autorizzato di scommesse ed esercizio di scommesse, aprile-settembre 2012) e il delitto di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (settembre 2011). Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'unicità del disegno criminoso sulla base della finalità di finanziare il clan dei casalesi, della medesima natura patrimoniale dei reati, della prossimità temporale, della stessa area territoriale e dell'analogia del modus operandi (anche per l'uso degli stessi software).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente escluso la continuazione: l'estorsione era nata in modo occasionale a seguito della scoperta di una diversa attività illecita della vittima (false polizze), mentre la gestione delle scommesse è emersa solo dopo (aprile 2012). Vi è separazione temporale e, soprattutto, diversa ragione ideativa delle condotte; il versamento di parte dei proventi a un clan non prova di per sé un unico disegno criminoso, e lo Sportiello non è mai stato ritenuto associato al clan. La motivazione è stata ritenuta logica e coerente; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata come vizio dedotto dal ricorrente (violazione di legge/erronea applicazione della norma). La Corte ha però ritenuto che non vi fosse violazione di legge nella motivazione o nell'applicazione dei principi rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074)
Richiama gli indicatori necessari per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
La Corte ha applicato questo principio per escludere la continuazione, ritenendo che mancasse la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo e che l'estemporaneità dell'estorsione contraddicesse l'ipotesi di un unico disegno criminoso.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 (Rv. 216260)
Principio sul sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: il controllo è limitato alla verifica della coerenza strutturale e della completezza dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato.
La Corte ha richiamato questo principio per sottolineare che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; ha quindi verificato la coerenza interna della motivazione e l'ha ritenuta adeguata.
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione tra reati richiede la prova di un "unico disegno criminoso" oltre la mera analogia di reati, la vicinanza temporale o il pagamento di proventi a un'associazione.
- Indicatori utili a valutare la continuazione: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità o connessione delle cause, analogia del modus operandi, sistematicità dell'attività e programmazione delle condotte successive già al momento del primo reato.
- L'occasionalità o carattere estemporaneo di una delle condotte (es. estorsione nata da una scoperta fortuita) ostano al riconoscimento della continuazione.
- Il versamento di proventi a un clan o l'aggravante "per finalità mafiose" non sono di per sé sufficienti a dimostrare che l'autore avesse originariamente pianificato tutte le condotte come parte di un unico disegno criminoso, soprattutto se non è dimostrata l'appartenenza associativa.
- In sede di legittimità la valutazione è limitata al controllo della coerenza e completezza della motivazione del giudice di merito; non è consentito sostituire la propria valutazione dei fatti con quella del giudice precedente.
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