Cassazione Penale, Ordinanza n. 06668/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato, in relazione a una pena detentiva con scadenza indicata al 24 gennaio 2027. Il ricorso era articolato in un'unica doglianza, ma la Corte rileva che non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato; mirava invece a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti per la misura alternativa. Secondo la Corte, il Tribunale aveva già svolto una valutazione complessiva della personalità del richiedente, evidenziando un esito negativo dell'osservazione della personalità e la mancanza, allo stato, di elementi univoci favorevoli a una prognosi di reinserimento. Tra i dati valorizzati figuravano le pendenze del richiedente, ritenute indicative di una persistente propensione alla commissione di reati gravi e di grande allarme sociale. Il ricorso non censurava adeguatamente tale percorso argomentativo, ma tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito del Tribunale di sorveglianza, che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale per ritenuta inidoneità della misura a realizzare le finalità di prevenzione speciale e per assenza di un adeguato percorso di revisione del vissuto criminale, è rimasta ferma.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, il ricorso è inammissibile quando non individua specifici errori del provvedimento impugnato e si risolve in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito.
- La valutazione sul presupposto soggettivo dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede un giudizio complessivo sulla personalità del condannato e sulla prognosi di reinserimento; se il giudice di sorveglianza motiva adeguatamente in senso sfavorevole, la censura deve confrontarsi con tale percorso argomentativo e non limitarsi a contestarlo in astratto.
- La presenza di pendenze e di elementi indicativi di persistente propensione alla commissione di reati gravi può legittimare il diniego dell'affidamento in prova, ove tali dati escludano, allo stato, l'idoneità della misura a soddisfare le finalità di prevenzione speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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