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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15032/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 dicembre 2021. Dalla motivazione emerge che i ricorrenti contestavano principalmente la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute nei giudizi di merito; in particolare, deducevano che non vi fosse idoneità delle minacce a turbare l'andamento dell'asta giudiziaria. Uno dei ricorrenti contestava inoltre la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte tali doglianze si risolvessero in una richiesta di diversa lettura delle prove e dei fatti, senza indicare travisamenti specifici, e quindi non proponibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure investivano valutazioni di merito già affrontate con motivazione congrua e logicamente coerente dalla Corte di appello, in continuità con la sentenza di primo grado. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
  • Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza denunciare un concreto travisamento della prova o un vizio motivazionale rilevante, sono inammissibili in cassazione.
  • La valutazione dell'idoneità di minacce o di altre condotte a incidere sull'andamento di una procedura competitiva è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, se adeguatamente motivati dal giudice di merito, non sono censurabili in cassazione tramite una diversa ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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