Cassazione Penale, Ordinanza n. 15032/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 dicembre 2021. Dalla motivazione emerge che i ricorrenti contestavano principalmente la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute nei giudizi di merito; in particolare, deducevano che non vi fosse idoneità delle minacce a turbare l'andamento dell'asta giudiziaria. Uno dei ricorrenti contestava inoltre la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte tali doglianze si risolvessero in una richiesta di diversa lettura delle prove e dei fatti, senza indicare travisamenti specifici, e quindi non proponibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure investivano valutazioni di merito già affrontate con motivazione congrua e logicamente coerente dalla Corte di appello, in continuità con la sentenza di primo grado. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
- Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza denunciare un concreto travisamento della prova o un vizio motivazionale rilevante, sono inammissibili in cassazione.
- La valutazione dell'idoneità di minacce o di altre condotte a incidere sull'andamento di una procedura competitiva è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, se adeguatamente motivati dal giudice di merito, non sono censurabili in cassazione tramite una diversa ricostruzione del fatto.
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