Ordinanza n. 1215/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 26.10.2025; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti presentata il 26 ottobre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della copia dell'avviso di accertamento indicato nel ricorso, notificato il 9 agosto 2023, nonché della relativa relata di notificazione, entrambi riferiti alla propria posizione. Nel corso del giudizio, il difensore ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'amministrazione avrebbe osteso la documentazione richiesta. Il TAR ha tuttavia rilevato che la memoria e i documenti depositati a sostegno della richiesta riguardano un soggetto diverso dall'odierno ricorrente e non consentono quindi di verificare l'effettiva ostensione degli atti richiesti.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di accesso né ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato una contraddizione tra l'identità del ricorrente e quella del soggetto indicato nella memoria e nella documentazione di riscontro. Per chiarire se gli atti richiesti siano stati effettivamente ostesi al ricorrente, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria e la relativa documentazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso in materia di accesso e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esibizione dei documenti; il ricorso è stato utilizzato per chiedere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che sia verificabile, anche documentalmente, l'effettiva ostensione degli atti richiesti all'istante; la produzione di documenti riferiti a un soggetto diverso non è sufficiente.
- Quando gli atti depositati nel giudizio di accesso presentano un'incongruenza sull'identità del destinatario della documentazione, il giudice può assegnare alla parte un termine per chiarire la vicenda e produrre la documentazione necessaria, rinviando la decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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