Cassazione Civile, Ordinanza n. 30038/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Gli opponenti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 7.200,00 quale saldo dovuto per una fornitura di mobili, deducendo di avere già pagato quanto richiesto e contestando la base documentale del decreto. Il Tribunale aveva però dichiarato improcedibile l’opposizione per tardiva costituzione degli opponenti. In appello era stata confermata l’improcedibilità, ritenendo che, ai fini del termine di costituzione, rilevasse la data di consegna del ricorso/notifica all’ufficio postale e non quella di ricezione da parte dei destinatari. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che la Corte d’appello aveva applicato in modo errato il principio di scissione degli effetti della notificazione, perché il termine di costituzione non poteva decorrere dalla sola consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, ma dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, perché il termine di costituzione dell’opponente, previsto dall’art. 165 c.p.c. e richiamato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario e non dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Poiché nel caso concreto la notifica era stata ricevuta dal destinatario il 23 luglio 2007 e la costituzione era avvenuta il 31 luglio 2007, il termine non era stato violato secondo il criterio corretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario quando il termine è posto a carico della parte notificante/costituenda e la sua inosservanza comporta improcedibilità.
Il termine per la costituzione dell'appellante, richiamato in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario.
Massime di principio
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera solo per evitare conseguenze negative per il notificante derivanti dal ritardo imputabile al procedimento notificatorio; non può invece essere invocato per far decorrere termini processuali a suo carico prima del perfezionamento della notifica verso il destinatario.
- Quando la legge collega a un atto notificato la decorrenza di un termine per la costituzione in giudizio, il dies a quo va individuato nel momento in cui la notificazione si perfeziona anche per il destinatario, non nella mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità solo se il termine di costituzione è effettivamente calcolato dal momento corretto di perfezionamento della notifica.
- Ai fini della tempestiva costituzione, l’opponente può depositare anche una copia dell’atto notificato, restando poi onerato del deposito dell’originale entro la prima udienza.
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