Parere n. 413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. k10/595583 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/595583
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino bengalese, aveva richiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza in considerazione di una sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale competente il 29 gennaio 2014 per il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. e della pendenza di un ulteriore procedimento penale per il medesimo reato. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego attribuisse rilievo insufficiente a un solo precedente penale, relativo a fatti risalenti nel tempo, e a un unico procedimento penale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status. L’Amministrazione deve valutare complessivamente l’integrazione stabile dell’interessato nella collettività nazionale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari nonché l’irreprensibilità della condotta, anche con riguardo al rispetto delle regole della convivenza civile non aventi necessariamente rilievo penale. Nel caso concreto, il diniego si fonda su un precedente e su un procedimento penale riguardanti lo stesso reato di lesioni personali, connotato dall’uso della violenza contro le persone e indicato dall’art. 6 della legge n. 91/1992 tra i reati ostativi. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a evidenziare una tendenza alla reiterazione della condotta criminosa. La valutazione amministrativa è stata ritenuta immune dai vizi denunciati e il ricorrente non l’ha contestata specificamente, limitandosi a dedurre genericamente l’insufficienza degli elementi considerati.
Osservazioni
Difetto di motivazione del diniego
Il motivo è infondato. La motivazione del provvedimento risulta adeguatamente fondata sulla sentenza di applicazione della pena per lesioni personali e sulla pendenza di un ulteriore procedimento per il medesimo reato. La reiterazione dello stesso titolo criminoso e l’uso della violenza contro le persone giustificano la valutazione negativa dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione annovera tra i reati ostativi il reato considerato nel provvedimento, rilevante nell’ambito della valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza.
Il reato di lesioni personali, oggetto sia della sentenza di applicazione della pena sia del procedimento penale pendente, è stato valorizzato quale indice della condotta del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può considerare, in una prospettiva complessiva, le condizioni lavorative, economiche e familiari dell’interessato e l’irreprensibilità della sua condotta, anche con riguardo al rispetto delle regole della convivenza civile non aventi esclusivo rilievo penale.
- La presenza di una condanna o di una sentenza di applicazione della pena e di un procedimento penale pendente per il medesimo reato, soprattutto se connotato da violenza contro le persone e riconducibile ai reati ostativi previsti dalla legge n. 91/1992, può fondare legittimamente una valutazione negativa sulla concessione della cittadinanza.
- La contestazione del diniego di cittadinanza deve confrontarsi specificamente con gli elementi posti dall’Amministrazione a fondamento della valutazione negativa; una censura generica sull’insufficienza di un precedente penale e di un procedimento pendente non è idonea a dimostrare il difetto di motivazione.
Diniego della cittadinanza italiana per precedenti e procedimento penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato nell’ambito di una domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti rilevanti
L’interessato aveva presentato la domanda il 14 maggio 2016. Il Ministero dell’interno l’ha respinta valorizzando due elementi: una sentenza di applicazione della pena pronunciata il 29 gennaio 2014 per il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. e la pendenza di un ulteriore procedimento penale per il medesimo titolo di reato.
Il ricorrente ha impugnato il diniego con un unico motivo, deducendo il difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse attribuito rilievo decisivo a un solo precedente penale, relativo a fatti risalenti nel tempo, e a un solo procedimento penale pendente. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, poiché l’attribuzione della cittadinanza comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
Ne consegue che lo straniero non dispone, in linea di principio, di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. L’Amministrazione deve compiere una valutazione complessiva dell’integrazione stabile dell’interessato nel tessuto sociale, considerando:
- le condizioni lavorative;
- le condizioni economiche;
- le condizioni familiari;
- l’irreprensibilità della condotta;
- il rispetto delle regole della convivenza civile, anche quando non assumano rilievo esclusivamente penale.
Valutazione degli elementi penali
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante la convergenza tra la sentenza di applicazione della pena e il procedimento penale pendente, entrambi riferiti al reato di lesioni personali. Secondo la Sezione, il riferimento al medesimo titolo di reato dimostra una tendenza alla reiterazione della condotta criminosa.
È stato inoltre sottolineato che il reato è connotato dall’uso della violenza contro le persone ed è annoverato dall’art. 6 della legge n. 91/1992 tra i reati ostativi. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere la valutazione negativa dell’Amministrazione nell’ambito della discrezionalità propria del procedimento di concessione della cittadinanza.
Esame del motivo di ricorso
La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta. La Sezione ha ritenuto la valutazione amministrativa immune dai vizi dedotti, rilevando anche che il ricorrente non aveva contestato specificamente gli elementi posti a fondamento del diniego. La doglianza si era limitata ad affermare genericamente che un solo precedente penale e un solo procedimento pendente non fossero sufficienti a giustificare il diniego.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. Il ricorrente non prevale, sicché il diniego della cittadinanza rimane fermo.
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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