Cassazione Civile, Ordinanza n. 07554/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di due distinti crediti per compensi: uno di euro 35.000 riferito a una prestazione asseritamente svolta nel 2010 e uno di euro 15.000 riferito a un diverso incarico conferito nel 2015, relativo a uno studio preliminare e di fattibilità di una struttura alberghiera. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo prescritta la pretesa professionale relativa alla prestazione del 2010, sul rilievo che la prestazione fosse collocata nel 2010, che fosse stata eccepita la prescrizione breve triennale presuntiva del pagamento e che non fossero stati provati atti interruttivi. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sostenendo che il tribunale si era pronunciato solo sul credito di euro 35.000 e aveva completamente omesso di esaminare la diversa domanda di ammissione al passivo del credito di euro 15.000, riferita all'incarico del 2015 e non ancora prescritta al momento del deposito dell'istanza di ammissione; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, perché il decreto impugnato aveva esaminato soltanto la domanda relativa al credito di euro 35.000 per prestazioni del 2010, senza pronunciarsi sulla distinta domanda di ammissione al passivo del credito di euro 15.000 relativo all'incarico del 2015. Ha quindi ravvisato una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, ha accolto il ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo, e ha cassato il decreto con rinvio al tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere l'esame di una domanda autonoma e distinta rispetto a quella decisa.
La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. integra un vizio processuale denunciabile in cassazione come nullità della sentenza o del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide solo su una delle domande o dei crediti autonomamente dedotti e tace su un'altra pretesa distinta, anche se proposta nello stesso procedimento.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale deve esaminare tutte le domande di ammissione formulate dall'opponente, verificando separatamente i relativi presupposti di fatto e di diritto.
- La prescrizione eccepita rispetto a un credito professionale non consente di ritenere implicitamente decisa o assorbita una diversa domanda di ammissione fondata su un incarico differente e su un diverso periodo temporale.
- Quando il vizio denunciato è un error in procedendo per omessa pronuncia, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali necessari a verificare l'effettiva devoluzione della domanda al giudice di merito.
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