Cassazione Penale, Sentenza n. 37438/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (in concorso con Michele Mancuso) relativa al fallimento della Trasport service s.r.l. (Tribunale di Lucera). Sono state sollevate due censure principali: (1) vizio procedurale per la modalità di nomina dei difensori d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia (rinuncia comunicata il 20/10/2015) — il Tribunale avrebbe nominato ripetutamente sostituti ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p. anziché procedere alla nomina stabile prevista dall'art.97, comma 1, compromettendo l'effettività del diritto di difesa; (2) vizio di motivazione sulla qualificazione come amministratore di fatto, poiché il riconoscimento è stato fondato sostanzialmente sulla sola deposizione di Tedesco, soggetto con possibili interessi personali e senza adeguati riscontri probatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la fase del giudizio di primo grado si è svolta senza la tempestiva nomina di un nuovo difensore ai sensi dell'art.97, comma 1, c.p.p.; il ricorso continuato a nomine episodiche ex art.97, comma 4, c.p.p. non è equivalente alla designazione di un difensore d'ufficio stabile e ha compromesso l'effettività della difesa. Sussiste la nullità del processo ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. Esito: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen. (commi 1 e 4)
L'art.97 comma 1 impone la nomina di un difensore d'ufficio (con procedure ordinarie) quando il difensore viene a mancare; il comma 4 disciplina la sostituzione temporanea per casi episodici. La Corte interpreta che la sostituzione ripetuta ex comma 4 non può sostituirsi alla nomina stabile ex comma 1, dovendo il giudice procedere tempestivamente alla designazione del nuovo difensore per garantire l'effettività della difesa.
art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
La violazione della regola sulla nomina del difensore di ufficio integra una nullità rilevante ai sensi di questa disposizione quando compromette l'effettività del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità e conseguente annullamento delle sentenze.
artt. 107 e 108 cod. proc. pen.
Richiamati per sostenere che la rinuncia del difensore ha efficacia differita fino alla nomina del nuovo difensore e all'eventuale decorrenza del termine a difesa; tuttavia il giudice è comunque tenuto a procedere alla immediata nuova designazione per non ledere l'effettività della difesa.
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia rinuncia, il giudice deve procedere tempestivamente alla nomina di un nuovo difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97 comma 1; l'uso ripetuto di sostituti ex art.97 comma 4 è ammesso solo in via episodica e non può sostituire la nomina stabile.
- La mancata nomina tempestiva del difensore d'ufficio conduce a nullità rilevante (art.178 c.p.p.) quando compromette l'effettività del diritto di difesa, con conseguente annullamento delle sentenze anche in grado d'appello.
- La nomina di un difensore sostituto ex art.97 comma 4 non attribuisce automaticamente i termini a difesa previsti per il difensore nominato a seguito di cessazione definitiva del mandato; ciò conferma la natura temporanea della sostituzione.
- Sulle questioni di prova, se il riconoscimento di ruoli rilevanti per l'imputazione (es. amministratore di fatto) si fonda quasi esclusivamente su dichiarazioni di soggetti con interessi, il giudice deve cercare riscontri probatori autonomi o motivare adeguatamente la valutazione della attendibilità; carenze gravi possono costituire motivo di impugnazione che, se assorbite da una nullità procedurale, rimangono tuttavia valutabili in un nuovo giudizio.
- In caso di annullamento per nullità procedurale rilevante, gli atti possono essere trasmessi al giudice di primo grado per il riesame o la prosecuzione del processo in conformità delle indicazioni della Corte di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →