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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17126/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riformando la sentenza di primo grado che aveva assolto, aveva condannato il ricorrente per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (46 fatture emesse dalla ditta individuale Dragonetti Sandy nel periodo 04/06/2016-23/07/2018). Il ricorrente ha articolato sette motivi volti a censurare: errata valutazione delle dichiarazioni di Dragonetti Sandy (art. 192 c.p.p.), errata valutazione della struttura organizzativa necessaria all'attività, travisamento dei flussi finanziari, valutazione indebita di intercettazioni telefoniche circoscritte, insufficiente motivazione circa il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, erronea applicazione della nozione di operazioni soggettivamente inesistenti e vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il sesto motivo, relativo alla nozione e struttura dell'operazione soggettivamente inesistente, fondato e per questa ragione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente e contraddittoria perché, pur partendo dall'impostazione accusatoria che indicava Dragonetti Sandy come formalmente emittente e Colombo come amministratore di fatto, la Corte d'appello aveva poi costruito la responsabilità sul presunto scostamento soggettivo tra emittente e reale erogatore senza chiarire come ciò fosse compatibile con la stessa impostazione accusatoria; ne è derivato l'annullamento con rinvio per rinnovata e coerente valutazione dei fatti e delle prove.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. a)

    «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi di sovrafatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (soggettivamente inesistenti)»

    Definizione normativa di fatture per operazioni inesistenti; utilizzata per distinguere le ipotesi oggettive, soggettive e relative di inesistenza e per chiarire che la fattispecie penale punisce ogni divergenza tra realtà economica e sua rappresentazione documentale.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Norma-epigrafe del reato contestato (emissione di fatture per operazioni inesistenti). La Corte richiama che per l'ipotesi soggettiva occorre provare la diversità soggettiva tra l'emittente formale e il reale erogatore della prestazione.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 3

    Richiamato dalla Corte come norma alternativa: se l'operazione è realmente intercorsa e i soggetti coincidono ma la prestazione non è inerenente, possono configurarsi altre fattispecie previste dagli artt. 3 o 4 del d.lgs. 74/2000.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 4

    Richiamato come possibile diversa qualificazione penale rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando manca la corrispondenza tra documentazione e prestazione ma non vi è alterità soggettiva.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; richiamata dal ricorrente per lamentare la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese da Dragonetti Sandy.

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; richiamata in relazione al vizio contestato circa il diniego delle attenuanti per presunto comportamento processuale e profilo personale dell'imputato.

Massime di principio

  • L'ipotesi di operazione soggettivamente inesistente richiede la prova di una diversità soggettiva effettiva tra il soggetto indicato in fattura e il reale erogatore della prestazione: non è sufficiente la sola presenza di un prestanome o di un amministratore di fatto all'interno dello stesso soggetto giuridico.
  • Se l'operazione è effettivamente avvenuta e i pagamenti sono stati effettuati al soggetto che nella realtà ha erogato la prestazione, l'ipotesi di fatturazione soggettivamente inesistente è difficilmente configurabile; in tali casi vanno considerate possibili diverse qualificazioni (es. inerenza o altri reati tributari).
  • La corte di merito deve motivare coerentemente la ricostruzione fattuale: non è ammissibile contraddire l'impostazione accusatoria (es. amministratore di fatto) e contemporaneamente ritenere che esista una diversità soggettiva tra emittente e reale erogatore senza spiegare il nesso.
  • La prova del dolo specifico (finalità di consentire l'evasione fiscale) grava sull'accusa e richiede una motivazione adeguata; la mera sproporzione degli importi o la diverso ruolo amministrativo non bastano di per sé a provarlo.
  • Elementi osservativi pratici: valutare la natura dell'attività (non applicare parametri di struttura commerciale standard a attività che possono funzionare con strumenti minimi), guardare alla corrispondenza tra documentazione, flussi finanziari e prestazioni effettivamente rese, e considerare con cautela intercettazioni o periodi di attività brevi come prova isolata.
  • In caso di carenze o contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello riguardo alla configurazione degli elementi costitutivi del reato, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio affinché sia data una valutazione fattuale coerente e completa.

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