Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza camerale e, in presenza dell'accettazione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese e ha precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva definito la controversia tra le due successioni ereditarie. Nelle more del giudizio di legittimità, i ricorrenti originari sono deceduti; si sono quindi costituiti i loro ulteriori eredi, i quali hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, rappresentando che era intervenuta una transazione con la controparte. La resistente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater"
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la rinuncia interviene dopo la fissazione dell'adunanza o dell'udienza, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata dal collegio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
- In presenza di rinuncia accettata, può essere esclusa la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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