Cassazione Civile, Ordinanza n. 19941/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un fondo con annesso fabbricato sito nel Comune di Gallicano nel Lazio, per il quale in sede commissariale era stato dichiarato che non sussistevano vincoli di civica demanialità. In appello la parte privata sosteneva invece che il terreno fosse gravato da uso civico a favore della popolazione gallicanese, perché dagli atti storici, dalle norme statutarie, dal catasto e dalla consulenza di parte emergeva l'esistenza di una servitù di pascolo riferibile alla collettività, e non soltanto al soggetto feudale. Da ciò faceva discendere l'inapplicabilità delle leggi di affrancazione e, quindi, l'illegittimità della procedura espropriativa e dell'acquisto successivo anche con riferimento al fabbricato per accessione. La Corte d'appello aveva però ritenuto che i terreni fossero stati prima affrancati dal Comune e poi quotizzati, con successiva enfiteusi e affrancazione finale nel 1981, con estinzione dell'uso civico. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 1766/1927, insistendo sulla natura civica originaria del vincolo e sulla pretesa riferibilità del pascolo alla popolazione e non al solo signore feudale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui la vicenda rientrava nello schema dell'affrancazione o liquidazione c.d. invertita e della successiva quotizzazione: i terreni furono prima affrancati dal Comune, poi ripartiti in quote, concessi in enfiteusi e infine affrancati nel 1981 dalla dante causa della ricorrente. Da ciò ha tratto la conclusione che l'uso civico gravante sulla parte quotizzata era cessato definitivamente con l'ultimo atto di affrancazione, cosicché il bene era divenuto di proprietà privata. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 2 L. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura civica del fondo e l'esistenza di diritti della collettività sul terreno
art. 3 L. 16 giugno 1927, n. 1766
richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del bene come soggetto a uso civico
art. 7, comma 2, L. 16 giugno 1927, n. 1766
utilizzato per collegare alla disciplina unitaria la fattispecie di liquidazione/invertita nelle province ex pontificie
art. 9 R.D. n. 1510 del 1891
indicato come base della c.d. affrancazione o liquidazione invertita in favore della popolazione
art. 11 L. n. 1766 del 1927
richiamato per descrivere la destinazione dei terreni di demanio civico convenientemente utilizzabili per la coltura agraria
art. 13 L. n. 1766 del 1927
richiamato per il procedimento di ripartizione dei terreni fra famiglie di coltivatori diretti
art. 15 L. n. 1766 del 1927
richiamato nel quadro del piano di ripartizione fondiaria e delle condizioni di assegnazione
art. 19 L. n. 1766 del 1927
richiamato per l'assegnazione delle unità fondiarie a titolo di enfiteusi e la sanzione di devoluzione
art. 21 L. n. 1766 del 1927
richiamato per affermare che l'enfiteusi è affrancabile e che l'affrancazione fa diventare il bene di proprietà privata; il comma 3 è valorizzato per il divieto di divisione, alienazione o cessione prima dell'affrancazione
evocato solo per l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, disattesa dalla Corte territoriale
richiamato solo per rilevare la tardività della memoria depositata dalla ricorrente
Cass. SU n. 1671/1973
citata per affermare che, sui beni della collettività concessi in enfiteusi, l'inalienabilità e indisponibilità permangono fino all'eventuale affrancazione
Cass. n. 2704/2019
richiamata per il principio secondo cui la destinazione civica del bene può essere mutata solo secondo la procedura speciale prevista dalla normativa di settore
Massime di principio
- Quando un bene rientra in un procedimento di liquidazione, quotizzazione ed enfiteusi di origine collettiva, la sua qualificazione va ricostruita considerando la sequenza complessiva degli atti storici e non singoli elementi isolati.
- Nella disciplina degli usi civici su terre appartenenti alla collettività, il regime di indisponibilità e inalienabilità permane fino all'eventuale affrancazione; l'affrancazione finale estingue il vincolo civico e trasforma il bene in proprietà privata.
- La c.d. affrancazione o liquidazione invertita, propria delle province ex pontificie, realizza il riscatto del bene da parte della collettività secondo lo schema normativo speciale e può essere seguita da assegnazioni quotistiche in enfiteusi.
- In cassazione, una censura che ignori un atto decisivo successivo e risolutivo della vicenda dominicale è infondata se la Corte territoriale ha accertato in fatto la sequenza negoziale e la sua riconducibilità alla disciplina legale dell'affrancazione.
- Il mutamento della destinazione civica del bene non può avvenire liberamente o per atti taciti incompatibili, ma solo attraverso la procedura speciale prevista dalla normativa di settore.
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