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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l’avviso di liquidazione che recuperava la differenza d’imposta di registro, dopo che essa non aveva conseguito e documentato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale necessaria per l’agevolazione. In Cassazione deduceva: violazione dell’art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse rispettato i limiti della domanda; inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, che aveva modificato l’art. 12 della L. n. 153/1975, e insufficiente motivazione. L’agevolazione era stata richiesta nell’atto notarile del 31 luglio 2000 per l’acquisto del terreno, con applicazione dell’aliquota dell’8%.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e da esaminare congiuntamente i motivi. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR aveva respinto la richiesta di annullamento dell’avviso sulla base della mancata produzione della certificazione attestante il successivo conseguimento della qualifica richiesta. La possibilità, introdotta dal D.Lgs. n. 228/2001 con effetto dal 15 giugno 2001, che anche le società acquisissero tale qualifica a determinate condizioni non giovava alla ricorrente, che non aveva conseguito i requisiti necessari; l’eventuale impossibilità di conseguirli avrebbe comunque confermato la legittimità del recupero dell’agevolazione. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 1.100 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito. La sentenza impugnata era quella della CTR di Ancona n. 143 del 25 novembre 2009, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla CTP di Pesaro con sentenza n. 190 del 15 novembre 2006.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La Commissione tributaria regionale, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha rigettato la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell'atto di liquidazione, di cui riteneva la fondatezza essendo stata accertata la omessa produzione della certificazione attestante il successivo conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice respinge la domanda di annullamento dell’atto impugnato sulla base della mancata prova di un requisito necessario per l’agevolazione.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, che ha modificato l’art. 12 della L. n. 153/1975

    conseguimento possibile anche per le società, a determinate condizioni, a seguito della aggiunta della L. n. 153 del 1975, art. 12, introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, con effetto dal 15.6.2001.

    Dal 15 giugno 2001 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale poteva essere conseguita anche dalle società, ma soltanto a determinate condizioni; per ottenere l’agevolazione era necessario acquisire e documentare la qualifica richiesta.

  • Nota 1 dell’art. 1, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è indicata come base dell’aliquota agevolata dell’8% richiesta per il trasferimento del terreno agricolo. La decisione conferma il recupero della differenza d’imposta poiché la società non aveva conseguito i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali subordinate al possesso di una qualifica richiedono che il contribuente consegua e documenti tale qualifica; la sola dichiarazione di volerla ottenere non basta.
  • Una modifica normativa che consente anche alle società di conseguire una qualifica non rende automaticamente applicabile l’agevolazione: occorre soddisfare le condizioni previste e provare il loro effettivo conseguimento.
  • Il rigetto della domanda di annullamento dell’atto per mancata prova di un requisito decisivo non viola, di per sé, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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