Cassazione Penale, Sentenza n. 2509/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per violazione di domicilio per essere entrato in un'area contigua di proprietà di Imburgia per accedere a un pozzo. I motivi di ricorso denunciavano: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza del dissenso dell'offeso all'accesso, atteso che Moreci possedeva le chiavi del cancelletto e aveva accessi abituali; 2) errore di fatto e insussistenza del dolo (art. 47 c.p.) e putativa esercizio di un diritto in relazione alla servitù d'uso del pozzo; 3) vizio di motivazione nel diniego del proscioglimento ex art. 131-bis c.p., nonché errata valutazione di provvedimenti amministrativi (revoca del Genio Civile) ritenuti anteriori ai fatti ma in realtà successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la sentenza di merito non aveva adeguatamente considerato il fatto che il ricorrente possedeva le chiavi del cancelletto e che il provvedimento amministrativo invocato per dimostrare la consapevolezza dell'imputato della carenza di diritto era successivo ai fatti. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il rifiuto del proscioglimento ex art. 131-bis quando la motivazione si fondava su aspetti non pertinenti (offensività della condotta). Per effetto della fondatezza del ricorso e della prescrizione maturata (decorsi sette anni e sei mesi dalla commissione del reato, con decorrenza che ha portato alla prescrizione il 9/12/2022), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Ha inoltre annullato la decisione sotto il profilo civilistico e rinviato la controversia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
Evocato dal ricorrente in relazione all'errore di fatto sul dissenso dell'offeso: la Corte prende atto che la cognizione dell'errore circa il diritto di accesso può incidere sul coefficiente soggettivo (dolo).
Richiamato in relazione alla richiesta di proscioglimento; la Corte ha osservato che il giudice di merito ha motivato il rifiuto con argomenti non pertinenti (offensività della condotta), indicando un vizio di motivazione nella valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
principio della prescrizione del reato
La Corte ha annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, rilevando che, pur riconoscendo profili critici nella decisione di merito, l'azione penale si è estinta per decorso del termine prescrizionale.
Massime di principio
- La semplice presenza di una recinzione o di un cancelletto non costituisce di per sé prova sufficiente del "dissenso" penalmente rilevante: occorre valutare il comportamento concreto del proprietario (atti di esclusione, contestazioni, manifestazioni inequivocabili di volontà di escludere).
- Il possesso delle chiavi e l'uso abituale di un accesso possono configurare un consenso tacito o, quanto meno, fondare un errore di fatto rilevante ai fini dell'imputabilità del dolo (art. 47 c.p.).
- La cronologia dei provvedimenti amministrativi o giudiziari invocati per dimostrare l'assenza di un diritto deve essere attentamente verificata: un atto successivo ai fatti non può provare la consapevolezza preesistente dell'imputato della carenza di diritto.
- Per ottenere il beneficio del proscioglimento ex art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare sui presupposti specifici dell'istituto; argomentazioni estranee (es. valutazione dell'offensività non prevista) costituiscono vizio di motivazione.
- Anche quando si riscontrino errori o omissioni nella motivazione di merito, l'esito processuale in Cassazione può essere influenzato dalla prescrizione: l'annullamento per motivi di merito può comunque concludersi con l'estinzione del reato se è intervenuta la prescrizione.
- In dispute che coinvolgono diritti reali e uso comune (servitù, pozzo comune), è opportuno acquisire e valutare sia la documentazione amministrativa sia la prassi di utilizzo, e considerarne la temporalità rispetto ai fatti contestati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →