Sentenza n. 11535/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici per la presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall’uniforme, nonché la successiva graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 29 ottobre 2025 con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici l’aveva giudicata non idonea a causa della presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall’uniforme, unitamente agli ulteriori verbali e atti della Commissione e agli atti presupposti e conseguenti. Ha chiesto anche la revoca del giudizio di non idoneità e l’ammissione alle successive fasi del concorso. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale, relativa inizialmente a 2.517 posti e successivamente ampliata a 3.117. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 1886/2026, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione della candidata mediante una Commissione in diversa composizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso e l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione, in data 27 aprile 2026, aveva sottoposto nuovamente la ricorrente agli accertamenti psicofisici e psico-attitudinali, giudicandola idonea. Poiché il nuovo provvedimento di idoneità era stato adottato senza riserva sugli esiti del giudizio, la ricorrente aveva conseguito integralmente il bene della vita perseguito, consistente nel superamento degli accertamenti e nella possibilità di proseguire nella procedura concorsuale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della materia controversa.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente è integralmente soddisfatta, come nel caso del conseguimento del bene della vita mediante un nuovo provvedimento amministrativo adottato senza riserva sugli esiti del contenzioso.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale perseguita dal ricorrente.
- Il conseguimento del bene della vita può ritenersi pieno e definitivo quando il nuovo provvedimento amministrativo favorevole è adottato senza riserva degli esiti del giudizio pendente.
- In una controversia relativa all’esclusione da una procedura concorsuale per non idoneità psico-fisica, il riesame disposto in sede cautelare e conclusosi con il riconoscimento dell’idoneità determina la cessazione della materia del contendere quando consente al candidato di ottenere integralmente il risultato perseguito con il ricorso.
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