Sentenza del 16/05/2017 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
Condono d.l. n. 98/2011 - liti pendenti - sentenze passate in giudicato prima del 1° maggio 2011 - escluse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ambito delle liti fiscali pendenti definibili ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. In particolare, si doveva stabilire se potessero essere incluse anche le liti per le quali, al 1° maggio 2011, era già stata pronunciata una sentenza, purché non ancora passata in giudicato, oppure se la definizione fosse limitata alle cause ancora pendenti davanti alle Commissioni tributarie senza alcuna pronuncia.
La decisione
La definizione agevolata comprendeva sia le controversie ancora pendenti davanti agli organi della giustizia tributaria al 1° maggio 2011, sia quelle già decise con una sentenza non ancora passata in giudicato e quindi ancora impugnabile con i mezzi ordinari. Erano escluse soltanto le liti definitivamente concluse con sentenza passata in giudicato prima del 1° maggio 2011. La pronuncia ha quindi interpretato in senso ampio il requisito della pendenza della lite.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011
La norma è stata interpretata nel senso che sono definibili tutte le liti non definitivamente concluse al 1° maggio 2011, comprese quelle già oggetto di sentenza ma ancora impugnabili. L'unico limite è costituito dal passaggio in giudicato anteriore a tale data.
Il provvedimento perseguiva la finalità di ridurre il contenzioso tributario mediante la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti.
Massime di principio
- Ai fini di una definizione agevolata delle liti fiscali, una causa può considerarsi pendente anche quando sia già stata decisa, se la sentenza non è ancora passata in giudicato alla data prevista dalla legge.
- Il passaggio in giudicato è il criterio decisivo: una sentenza divenuta definitiva prima della data individuata dalla norma esclude l'accesso alla definizione, mentre una sentenza ancora impugnabile non lo esclude.
- In presenza di norme di condono o definizione del contenzioso, occorre verificare la situazione processuale esistente alla data di riferimento e non soltanto l'eventuale esistenza di una pronuncia.
- Le disposizioni finalizzate alla riduzione del contenzioso possono essere interpretate in modo funzionale alla loro finalità, includendo tutte le controversie non ancora definitivamente concluse, salvo esclusioni espresse.
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