Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/05/2017 n. 373 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/16/UE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo - Diniego di risposta - Nozione di "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste - Sindacato giurisdizionale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto al ricorso giurisdizionale effettivo - Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione tributaria francese aveva chiesto al Lussemburgo, nell'ambito della direttiva 2011/16/UE, informazioni sulla società ricorrente e sui rapporti con la controllata francese Cofima, per verificare il corretto assoggettamento a ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti. La società aveva fornito gran parte dei dati richiesti, rifiutando però di comunicare l'identità, gli indirizzi e le percentuali dei propri soci, ritenendo tali informazioni prive di prevedibile pertinenza rispetto all'indagine fiscale. Per tale rifiuto le era stata inflitta un'ammenda di 250.000 euro.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa sanzionatoria nazionale attua il diritto dell'Unione e che, pertanto, si applica la Carta dei diritti fondamentali. Il destinatario della sanzione ha diritto a contestare, nel ricorso contro la sanzione, anche la legittimità dell'ingiunzione sottostante. La prevedibile pertinenza delle informazioni è una condizione necessaria della richiesta e della sanzione. L'autorità interpellata non deve limitarsi a un controllo formale, ma deve verificare che le informazioni non siano manifestamente prive di pertinenza; lo stesso controllo spetta al giudice, che può anche ridurre o modificare la sanzione. Il giudice deve avere accesso integrale alla richiesta di informazioni, mentre il terzo non ha diritto di esaminarla integralmente: è sufficiente che conosca, in linea di principio, l'identità del contribuente e il fine fiscale della richiesta. Nel procedimento nazionale, il Tribunale amministrativo aveva ridotto l'ammenda da 250.000 a 150.000 euro; la Corte di giustizia ha fornito i criteri interpretativi cui il giudice nazionale doveva attenersi.

Norme richiamate

  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Le disposizioni di quest'ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

    Uno Stato membro attua il diritto dell'Unione anche quando applica una sanzione nazionale destinata a garantire l'effettività dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva 2011/16/UE.

  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

    Il destinatario di una sanzione per mancata collaborazione deve poter contestare davanti a un giudice anche la legittimità dell'ingiunzione su cui la sanzione si fonda.

  • Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

    Gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti.

    La prevedibile pertinenza è una condizione sostanziale della richiesta: sono vietate richieste generiche o informazioni manifestamente estranee all'indagine fiscale.

  • Articolo 5 della direttiva 2011/16/UE

    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette [...] le informazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

    L'obbligo dello Stato interpellato di rispondere sorge solo per informazioni che presentino prevedibile pertinenza.

  • Articolo 17 della direttiva 2011/16/UE

    Prevede limiti alla trasmissione delle informazioni, tra cui il rispetto della legislazione dello Stato interpellato e la tutela di segreti o dell'ordine pubblico; tali limiti sono distinti dalla verifica della prevedibile pertinenza.

  • Articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE

    Il formulario tipo [...] include almeno [...] l'identità della persona oggetto della verifica o indagine e il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.

    Queste informazioni costituiscono il nucleo minimo che deve essere comunicato al destinatario per consentirgli una difesa effettiva, senza divulgare necessariamente l'intera richiesta.

  • Articolo 16 della direttiva 2011/16/UE

    Le informazioni comunicate [...] sono coperte dal segreto d'ufficio.

    La richiesta integrale può rimanere riservata nei confronti del terzo, purché il giudice vi abbia accesso e siano garantite informazioni sufficienti per una difesa equa.

  • Articolo 18 della direttiva 2011/16/UE

    Lo Stato membro interpellato pone in atto [...] le misure previste a tale scopo.

    La disposizione consente agli Stati membri di adottare misure nazionali, incluse sanzioni pecuniarie, per ottenere le informazioni necessarie allo scambio.

Massime di principio

  • Quando una sanzione nazionale serve a rendere effettiva una procedura prevista dal diritto dell'Unione, la Carta dei diritti fondamentali si applica anche se la sanzione è disciplinata da una legge interna distinta dalla legge di recepimento.
  • Il destinatario di un'ingiunzione informativa non può essere privato di un ricorso effettivo: contestando la sanzione deve poter mettere in discussione anche la legittimità dell'ingiunzione presupposta.
  • La prevedibile pertinenza non richiede che l'informazione sia certamente decisiva, ma esclude richieste generiche o informazioni manifestamente estranee all'indagine, al contribuente o al fine fiscale dichiarato.
  • L'autorità interpellata e il giudice devono svolgere un controllo reale, non meramente formale, ma il giudice non deve sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità richiedente: verifica principalmente l'assenza manifesta di pertinenza.
  • La riservatezza della richiesta di informazioni può essere mantenuta nei confronti del terzo, purché il giudice disponga del documento completo e il terzo riceva almeno gli elementi essenziali necessari per difendersi.
  • Una sanzione per mancata collaborazione deve poter essere proporzionata e modificata dal giudice, soprattutto quando la richiesta contiene solo in parte informazioni pertinenti o quando l'ingiunzione eccede manifestamente l'oggetto dell'indagine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.