Sentenza del 16/05/2017 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2002 e 2003, sostenendo anzitutto che l'Amministrazione non avesse considerato una dichiarazione integrativa presentata il 10 marzo 2006 per il periodo d'imposta 2002. In secondo luogo, ha contestato l'applicazione dell'IVA sull'intera tratta marittima Livorno-Sardegna, sostenendo che l'imposta fosse dovuta soltanto in proporzione alla distanza percorsa nelle acque territoriali italiane, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972. La società chiedeva quindi l'annullamento della cartella e la rideterminazione del debito tributario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Cagliari ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto alla dichiarazione integrativa, ha rilevato che essa riguardava soltanto il 2002 e che la società non aveva prodotto la documentazione necessaria per individuare i dati modificati e dimostrarne l'incidenza sul rapporto tributario; l'onere della prova gravava sulla contribuente. Quanto all'IVA, il Collegio ha ritenuto imponibili i trasporti tra due punti situati nel territorio nazionale, anche se la tratta attraversava acque extraterritoriali, non essendo prevista una specifica esenzione per tali trasporti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 9.000 euro.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Controllo delle dichiarazioni
La disposizione consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero delle imposte risultanti come non versate, oltre a sanzioni e interessi.
Articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Controllo delle dichiarazioni IVA
È richiamato quale fondamento del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e dell'iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute.
Articolo 7, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972
La società sosteneva che l'IVA fosse dovuta soltanto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato italiano.
La Commissione non ha ritenuto applicabile il criterio invocato dalla contribuente ai trasporti tra due punti nazionali, escludendo che il semplice attraversamento di acque extraterritoriali rendesse non imponibile la parte di tratta percorsa fuori dalle acque territoriali italiane.
Articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972
Le prestazioni di trasporto non sono imponibili quando rientrano nelle previsioni dell'articolo 9.
L'eventuale non imponibilità dei trasporti deve derivare da una specifica previsione normativa. Secondo la sentenza, tale disposizione non introduce un'esenzione generale per i trasporti infranazionali che attraversano acque extraterritoriali.
Principio dell'onere della prova
Incombe sul contribuente l'onere di provare in giudizio la fondatezza di quanto asserito e la veridicità dei dati forniti.
Chi invoca una dichiarazione integrativa o una riduzione del debito fiscale deve produrre la dichiarazione e la documentazione contabile necessaria a dimostrare con precisione quali dati siano stati modificati e quale effetto abbiano sull'imposta.
Massime di principio
- La mera presentazione di una dichiarazione integrativa non è sufficiente: il contribuente deve depositarla e dimostrare analiticamente la sua incidenza sul debito tributario, indicando dati modificati, calcoli e documentazione di supporto.
- Nei giudizi tributari, le contestazioni generiche o non documentate non consentono di superare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria; l'onere probatorio resta a carico del contribuente che chiede la riduzione o l'annullamento dell'imposta.
- Per i trasporti tra due punti situati nel territorio nazionale, l'attraversamento di acque internazionali non determina automaticamente la non imponibilità della tratta: occorre verificare l'esistenza di una specifica norma di esenzione o non imponibilità.
- Le agevolazioni e le esenzioni IVA sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie analoghe in assenza di una previsione normativa espressa.
- Quando una sentenza di primo grado fonda il rigetto su più motivi autonomi, l'appello deve contestare efficacemente ciascuna ragione decisiva e fornire la documentazione necessaria a sostegno delle proprie tesi.
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