Sentenza del 16/05/2017 n. 53 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposte dirette - società avente ad oggetto la gestione di immobili - trasformazione da s.r.l. a s.s. - imposizione sostitutiva - vendita degli immobili oltre il quinquennio - valide ragioni extrafiscali - sussistono - abuso del diritto - non si configura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la trasformazione di una società a responsabilità limitata avente a oggetto la gestione di immobili in società semplice, con applicazione dell'imposizione sostitutiva, e la successiva vendita degli immobili oltre il quinquennio. L'Amministrazione finanziaria ha contestato l'operazione ritenendola abusiva, in quanto finalizzata principalmente a conseguire un vantaggio fiscale attraverso il diverso regime impositivo applicabile alla cessione degli immobili. Il giudizio ha riguardato, in particolare, l'esistenza di valide ragioni extrafiscali idonee a escludere l'abuso del diritto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il divieto di abuso del diritto impedisce il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto di strumenti giuridici, anche se formalmente conformi alla legge, quando manchino ragioni economiche apprezzabili. Tuttavia, l'abuso deve essere escluso quando l'operazione sia sostenuta da una compresenza non marginale di valide ragioni extrafiscali, comprese esigenze organizzative e un miglioramento strutturale o funzionale dell'attività, senza necessità di una redditività immediata. Nel caso concreto tali ragioni sono state ritenute sussistenti; pertanto, la trasformazione e la successiva vendita degli immobili non sono state considerate abusive.
Norme richiamate
Principio generale antielusivo e divieto di abuso del diritto
Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta.
Un'operazione può essere abusiva anche se formalmente conforme alle singole norme, quando gli strumenti giuridici siano utilizzati in modo distorto principalmente per ottenere un vantaggio fiscale e manchino valide ragioni economiche.
Principio delle valide ragioni extrafiscali
Il carattere abusivo va invece escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali.
La presenza concreta e non meramente pretestuosa di ragioni extrafiscali esclude l'abuso del diritto. Tali ragioni possono consistere in esigenze organizzative o in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda e non devono necessariamente produrre una redditività immediata.
Regime dell'imposizione sostitutiva applicabile alla trasformazione societaria
La trasformazione da s.r.l. a società semplice, accompagnata dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva prevista dalla disciplina di riferimento, non è di per sé abusiva: deve essere valutata considerando la sostanza economica dell'operazione e le ragioni extrafiscali che la sorreggono.
Massime di principio
- Il vantaggio fiscale non determina automaticamente abuso del diritto: occorre verificare se l'operazione sia priva di sostanza economica o sia costruita essenzialmente per ottenere un risparmio d'imposta.
- La presenza di valide ragioni extrafiscali, concrete e non marginali, può escludere l'abuso anche quando l'operazione comporti un significativo beneficio fiscale.
- Le ragioni extrafiscali possono riguardare l'organizzazione, la semplificazione della struttura, la gestione del patrimonio o il miglioramento funzionale dell'attività; non è indispensabile dimostrare un profitto immediato.
- In operazioni di trasformazione societaria seguite dalla vendita di immobili, è opportuno documentare preventivamente le finalità economiche e organizzative, distinguendole dal semplice obiettivo di riduzione del carico fiscale.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occorre considerare la sequenza degli atti, la loro coerenza economica, la durata dell'assetto adottato e la reale operatività successiva.
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