Sentenza del 16/05/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Rimborsi - Termini di decadenza - Tre anni dal pagamento, ai sensi dell'art. 77 DPR 131/186 - Istanza tardiva, fondata su sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale - Possibilità d'accoglimento - Esclusione - Limite del rapporto esaurito - Sussiste - Ratio: certezza dei rapporti giuridici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di quanto versato sostenendo che il termine non dovesse decorrere necessariamente dalla data del pagamento. A suo avviso, ai sensi dell’art. 77 del DPR 131/1986, il termine avrebbe potuto iniziare dalla data in cui era sorto il diritto alla restituzione, individuata nella successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva. L’Amministrazione ha invece sostenuto che il termine di decadenza dovesse essere calcolato dal pagamento del tributo e che la pronuncia di incostituzionalità non potesse riaprire un rapporto ormai esaurito.
La decisione
Il collegio ha respinto la tesi del contribuente e ha accolto quella dell’Amministrazione. Ha ritenuto che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale trovi il limite nei rapporti esauriti e che la pronuncia costituzionale non sposti il momento iniziale del termine per chiedere il rimborso. Per verificare la tempestività dell’istanza occorre fare riferimento alla data del versamento, o della ritenuta. Poiché l’istanza era tardiva, il rimborso non poteva essere riconosciuto.
Norme richiamate
Art. 77 del DPR 131/1986
Il diritto al rimborso può essere esercitato anche in un termine posteriore a quello del pagamento, quello "in cui è sorto il diritto alla restituzione".
La disposizione consente, in determinate ipotesi, di individuare il dies a quo nel momento successivo in cui sorge il diritto alla restituzione. Tuttavia, secondo la sentenza, tale regola non permette di far decorrere nuovamente il termine dalla data di una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale quando il rapporto tributario sia già esaurito.
Principio dell’efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale
L’efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità non incide sui rapporti già esauriti, in particolare quando siano maturati termini di decadenza o prescrizione, poiché tali istituti tutelano la certezza dei rapporti giuridici.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676/2014
Ha affermato che il limite dei rapporti esauriti opera anche in presenza di pronunce di illegittimità costituzionale o di contrasto della norma interna con il diritto dell’Unione europea. Un rapporto è esaurito, tra l’altro, quando sia maturata una decadenza o una prescrizione.
Cassazione, sezione VI, n. 15530/2016
Conferma l’orientamento secondo cui, per valutare l’esaurimento del rapporto e la tempestività della richiesta di rimborso, occorre fare riferimento alla data del versamento del tributo o della ritenuta.
Massime di principio
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso di somme versate.
- In linea generale, il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del pagamento del tributo o dell’effettuazione della ritenuta, salvo che la legge preveda specificamente un diverso momento iniziale.
- Una volta maturata la decadenza, il rapporto tributario è considerato esaurito e la successiva pronuncia di incostituzionalità non consente, di regola, di recuperare il termine perduto.
- La retroattività delle pronunce costituzionali è limitata dall’esigenza di tutelare la certezza dei rapporti giuridici e non prevale automaticamente sui termini di prescrizione o decadenza già maturati.
- Chi ritiene di avere diritto a un rimborso dovrebbe presentare l’istanza entro il termine decorrente dal pagamento, senza attendere eventuali future pronunce giudiziali o costituzionali.
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