Cassazione Penale, Ordinanza n. 09060/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 544-ter c.p., comma 1 e 2. Il ricorso censurava, in particolare, un preteso vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta crudeltà della condotta, sostenendo una diversa lettura dei fatti circa le dimensioni delle gabbie e le condizioni di detenzione degli animali. La Corte rileva però che il motivo era sostanzialmente rivalutativo e formulato in modo assertivo, privo di adeguate allegazioni a supporto, come ad esempio dichiarazioni di un veterinario sulle condizioni degli animali, e quindi non autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla crudeltà della condotta non investisse un effettivo errore di diritto, ma sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle prove, in contrasto con il perimetro del giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulle lesioni conseguenti alle anomale condizioni di detenzione e sulla completa incompatibilità con le caratteristiche etologiche degli animali, era coerente con la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte valorizza la lettura della crudeltà della condotta e delle lesioni derivanti dalle condizioni di detenzione incompatibili con la natura degli animali.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che mirino soltanto a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione delle prove, poiché tali doglianze sono estranee al sindacato di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce un vizio sulla qualificazione della condotta o sulla valutazione di elementi fattuali, è necessario indicare e allegare gli elementi di riscontro decisivi posti a base della censura.
- In tema di maltrattamento di animali, la crudeltà o la rilevanza penale della condotta possono essere desunte dalle lesioni e dalle anomale condizioni di detenzione, ove incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →