Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34151/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per motivi inerenti alla giurisdizione la sentenza della Corte dei conti che lo aveva condannato al pagamento di euro 100.910,80, oltre rivalutazione e interessi, per avere consentito l’erogazione di un’indennità maggiorata a quattro collaboratori senza i presupposti richiesti. La censura non investiva il merito della responsabilità contabile, ma la validità della decisione per asserita irregolare costituzione del collegio giudicante: il presidente del collegio, al momento dell’udienza e della decisione, svolgeva anche un incarico di consigliere giuridico del Ministro della Salute, incarico autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe violato l’art. 1, comma 66, L. 190/2012, che imporrebbe il collocamento in fuori ruolo per gli incarichi presso uffici di diretta collaborazione, con conseguente lesione dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice e, quindi, difetto di giurisdizione per vizi della composizione del collegio. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la dedotta contemporanea pendenza dell’incarico extragiudiziario del presidente del collegio non integri un difetto di giurisdizione né un vizio strutturale dell’organo giudicante di gravità tale da radicare il sindacato delle Sezioni Unite. Il magistrato apparteneva comunque alla Corte dei conti, era munito di potestas iudicandi ed era stato espressamente autorizzato allo svolgimento dell’incarico; la questione, quindi, non riguardava l’inesistenza o l’assoluta inidoneità del giudice, ma semmai profili di astensione/imparzialità estranei al vizio di giurisdizione dedotto. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non per meri vizi processuali o di composizione del collegio che non neghino la potestas iudicandi dell’organo.

  • art. 1, comma 66, L. 190/2012

    "Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semi apicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico…"

    la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la norma non conducesse a un vizio di giurisdizione, poiché il magistrato era stato autorizzato a svolgere l’incarico e non risultava collocato in una condizione che ne escludesse la legittimazione a far parte del collegio.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull’imparzialità del giudice; la Corte ha escluso che la dedotta situazione integri un difetto di giurisdizione rilevante in sede di legittimità.

  • art. 25 Cost.

    invocato per sostenere la lesione del giudice naturale e dell’imparzialità; la Corte non ha ravvisato un vizio strutturale dell’organo giudicante.

  • artt. 101, comma 2, 104, 108, comma 2, 111, commi 1 e 2, Cost.

    richiamati per denunciare la violazione dei principi di indipendenza, imparzialità e giusto processo; la Corte ha escluso che la fattispecie incidesse sulla giurisdizione o sulla struttura del collegio in modo tale da determinare la cassazione della sentenza.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato a sostegno della garanzia del giudice imparziale, ma non ritenuto decisivo ai fini del difetto di giurisdizione.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove spettante.

Massime di principio

  • I motivi inerenti alla giurisdizione comprendono anche il difetto assoluto di giurisdizione e, in casi eccezionali, l’illegittima composizione dell’organo giudicante, ma solo quando il vizio sia di particolare gravità e incida sulla stessa identificabilità del giudice previsto dalla legge.
  • La partecipazione al collegio di un magistrato che svolga un incarico extragiudiziario autorizzato non integra, di per sé, difetto di giurisdizione; in mancanza di una radicale carenza di potestas iudicandi, la censura attiene eventualmente a profili di astensione, imparzialità o violazione processuale, non deducibili come motivo inerente alla giurisdizione.
  • Per configurare un vizio di giurisdizione per irregolare composizione del collegio occorre un’alterazione strutturale dell’organo, per numero o qualità dei componenti, tale da impedirne l’identificazione con quello delineato dalla legge; non sono sufficienti irregolarità compatibili con la permanenza della legittimazione del giudice a decidere.
  • L’autorizzazione dell’organo competente allo svolgimento di un incarico esterno esclude, nel ragionamento della Corte, che il magistrato versi in una condizione tale da privarlo della legittimazione a comporre il collegio, sicché non si realizza un deficit strutturale dell’organo decidente.
  • Le doglianze relative all’imparzialità in concreto del giudice o alle cause di astensione non coincidono con i motivi inerenti alla giurisdizione e non possono essere convertite in un vizio di potere giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.