Cassazione Civile, Ordinanza n. 18480/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mera esistenza di lavoratori in nero non legittimasse l'accertamento con metodo induttivo puro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. In sede di legittimità, tuttavia, il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata. La Corte ha verificato che la domanda si riferiva all'atto impugnato e che non risultavano notificati diniego di definizione entro il termine previsto né depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite pendente e, applicando l'art. 6 del d.l. 119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la causa si è estinta e la norma è ritenuta di stretta interpretazione.
Norme richiamate
commi 2, 4, 6, 8, 9, 12 e 13
La definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019; si applica alle controversie ancora non definite in via definitiva e, se non viene notificato diniego entro il termine previsto né presentata istanza di trattazione, il processo va dichiarato estinto. Gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione; la disposizione non si estende al caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La presentazione rituale della domanda di definizione agevolata di una lite pendente, corredata del pagamento dovuto, può determinare l'estinzione del giudizio se ricorrono le condizioni temporali e procedurali previste dalla legge e non interviene un diniego tempestivo.
- Quando la disciplina della definizione agevolata prevede la prevalenza dei suoi effetti sulle pronunce non passate in giudicato, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche se il processo era già pendente in cassazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni è dovuto solo nei casi tipizzati dalla norma e non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse, come l'estinzione del processo.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
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