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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16241/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato, Avv. Merlino, ha proposto ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di Appello avesse valorizzato solo semplici indizi per ritenere la consapevolezza della provenienza illecita dei beni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e reiterativo di questioni già esaminate dalla corte di merito (art. 606, comma 3, c.p.p.). È stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito secondo cui la consapevolezza della provenienza illecita poteva desumersi dalle modalità di vendita dei prodotti recanti marchi contraffatti e dall'assenza di documentazione sulla loro origine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 474 cod.pen.

    La norma riguarda la disciplina delle contraffazioni; la Corte ha ritenuto che la commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti integrasse il relativo illecito e contribuiva a fondare la responsabilità penale complessiva contestata

  • art. 648 cod.pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha interpretato che l'elemento soggettivo (dolo) può essere provato anche attraverso l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, segno della volontà di occultarne l'origine; inoltre il dolo può configurarsi nella forma eventuale quando l'agente abbia accettato il rischio che la cosa fosse di illecita provenienza

  • art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato o reiterativo; applicata per escludere il prosieguo del giudizio di legittimità sul ricorso dell'imputato

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00

  • Cass. Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 (giurisprudenza citata)

    Orientamento consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indicativa della volontà di occultamento

  • Cass. Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007 (giurisprudenza citata)

    Precisa che sussiste il dolo, anche nella forma eventuale, quando l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa fosse di illecita provenienza, distinguendo tale fattispecie dalla mera negligenza che integra l'acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione)

Massime di principio

  • In materia di ricettazione, il dolo può essere desunto da circostanze concrete (modalità di vendita, assenza di documenti di provenienza) e non richiede sempre una prova diretta: una omissione significativa sulla provenienza può indicare la volontà di occultamento
  • La figura del dolo eventuale è applicabile quando l'agente ha accettato il rischio che la cosa fosse di illecita provenienza; la semplice mancanza di diligenza non è sufficiente per configurare il dolo ma può far ricadere la fattispecie nella contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza
  • Indizi, se convergenti e valutati nel loro complesso, possono costituire base sufficiente per la condanna; il ricorso che si limita a qualificare tali valutazioni come "semplici indizi" senza prospettare profili nuovi o decisivi rischia l'inammissibilità
  • Il ricorso per cassazione che è reiterativo rispetto a questioni già esaminate può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; è essenziale che il ricorrente individui profili di nullità o violazioni di legge specifici e non ripeta argomentazioni già confutate
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorsi manifestamente infondati
  • In casi di contestazione sulla provenienza della merce, è determinante per l'imputato produrre documentazione idonea a dimostrare l'origine lecita delle cose per contrastare le deduzioni basate sull'assenza di documentazione e sulle modalità di vendita

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