Cassazione Penale, Sentenza n. 35007/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 07/02/2024 del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore del 05/02/2024 che gli imponeva l'obbligo di presentarsi presso la Questura di La Spezia per 30 minuti dopo l'inizio delle partite della "F.C. Internazionale" disputate in Italia per i successivi tre anni. I motivi invocati sono: violazione del termine dilatorio di 48 ore previsto dall'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 (compressione del diritto di difesa), mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, carenza di motivazione sull'attribuzione delle condotte contestate al ricorrente, insufficiente motivazione sulla sua pericolosità e mancata giustificazione dell'obbligo di presentazione in aggiunta al divieto di accesso agli impianti sportivi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che: a) il sindacato giurisdizionale in sede di convalida riguarda esclusivamente l'obbligo di presentazione (limitazione della libertà personale), non il divieto di accesso agli impianti sportivi (soggetto al sindacato del giudice amministrativo); b) seppure il termine dilatorio di 48 ore è rilevante e la sua inosservanza configura una nullità di ordine generale, tale nullità è deducibile solo se il ricorrente dimostra un concreto e attuale interesse (un pregiudizio effettivo) derivante dall'inosservanza del termine: nel caso di specie Barilli non ha esercitato le sue facoltà difensive entro il termine né ha allegato un danno concreto; c) i fatti dimostrano che il ricorrente faceva parte di un gruppo che aveva lanciato oggetti e aggredito forze di polizia durante l'incontro "F.C. Internazionale" vs "Juventus" del 04/02/2024 e che era stato fermato e denunciato per reati connessi; d) il ricorrente era già destinatario di un precedente divieto (DASPO del 11/08/2022), pertanto l'obbligo di presentazione previsto dall'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 si applica automaticamente se è intervenuto un nuovo provvedimento entro il triennio successivo alla cessazione del precedente, senza che il giudice debba nuovamente motivare la pericolosità concreta del soggetto; e) la domanda di illegittimità costituzionale del comma 5 è manifestamente infondata. Conseguentemente l'ordinanza di convalida è stata confermata.
Norme richiamate
art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (comma 3, comma 5, comma 8-bis)
Il comma 3 istituisce il termine dilatorio di 48 ore per l'esame degli atti e la presentazione di memorie; il comma 5 impone l'obbligo di presentazione per un periodo minimo (5 anni) quando il destinatario è già stato sottoposto a precedente divieto, introducendo un meccanismo di automatismo applicativo; il comma 8-bis disciplina la possibilità, dopo tre anni dalla cessazione del divieto, di chiedere la cessazione degli effetti pregiudizievoli mediante prova di buona condotta e atti di ravvedimento. La Corte interpreta il comma 5 come perentorio: se il nuovo provvedimento consegue a fatti verificatisi nel triennio successivo al precedente divieto, il giudice non deve dar conto della pericolosità concreta e attuale salvo che l'interessato abbia ottenuto la cessazione prevista dal comma 8-bis.
art. 13 Costituzione
Richiama la riserva di giurisdizione sulla libertà personale; giustifica il controllo giudiziario non apparente sull'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale).
art. 16 Costituzione
Rilevato nel distinguere la limitazione della libertà di circolazione (sottoposta a sindacato amministrativo) dalla limitazione della libertà personale (sottoposta a sindacato penale/giudiziario).
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione del termine dilatorio può integrare una causa di nullità dell'ordinanza di convalida: la Corte ricorda la disciplina delle nullità e la loro rilevabilità.
La nullità di ordine generale è deducibile solo da chi ha interesse concreto e attuale; il ricorrente deve dimostrare il pregiudizio effettivo derivante dalla violazione processuale.
Massime di principio
- La convalida giudiziale del provvedimento del Questore riguarda soltanto la prescrizione dell'obbligo di presentazione (libertà personale); il divieto di accesso agli impianti sportivi è sindacato dal giudice amministrativo.
- Il termine dilatorio di 48 ore per esaminare gli atti e produrre memorie è essenziale a tutela del diritto di difesa; la sua violazione può determinare una nullità di ordine generale, ma il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'inosservanza per ottenere l'annullamento.
- Se il destinatario era già sottoposto a un precedente DASPO e è adottato un nuovo provvedimento entro il triennio successivo alla cessazione del precedente, l'obbligo di presentazione si applica automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, e il giudice della convalida non è tenuto a fornire una rinnovata motivazione sulla pericolosità concreta, salvo che l'interessato non abbia ottenuto la cessazione degli effetti secondo il comma 8-bis.
- Il ricorrente che intende contestare la convalida per violazione dei termini processuali deve esercitare concretamente le proprie facoltà difensive (memorie, intervento del difensore) entro il termine previsto; in mancanza, la mera contestazione formale della violazione non basta.
- Quando il provvedimento del Questore è già stato eseguito prima della convalida (es. obbligo operativo in occasione di manifestazioni), il giudice deve motivare in ordine a necessità e urgenza e alla congruità della durata; l'omessa motivazione può rendere illegittimo il provvedimento se ha prodotto esecuzione anteriore.
- L'automatismo previsto dall'art. 6, comma 5 non esime il giudice dalla verifica dei presupposti essenziali della misura nella misura in cui la normativa e la giurisprudenza impongono comunque che la decisione non sia meramente formale; tuttavia, la Corte qui afferma che l'automatismo è compatibile con la riserva di giurisdizione nei termini indicati.
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