Cassazione Penale, Sentenza n. 23980/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva disposto il dissequestro del diritto di usufrutto su un immobile, chiedendo che il sequestro preventivo venisse invece convertito in sequestro conservativo a garanzia del credito erariale e delle somme da confiscare. Il ricorrente sosteneva che persistesse il periculum in mora e che il giudice dell'esecuzione potesse mutare il titolo giuridico del vincolo reale, pur in presenza di sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che nel frattempo il dissequestro del diritto di usufrutto era stato eseguito (verbale del 14/04/2025) e la trascrizione del vincolo cancellata, rendendo impossibile la conversione richiesta. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 323, comma 4, cod. proc. pen. consente la "mantenzione" del vincolo ma non la sua ricostituzione dopo la restituzione; la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo presuppone la permanenza del vincolo reale e non può essere disposta una volta divenuta irrevocabile la sentenza, essendo il sequestro conservativo destinato a convertirsi in pignoramento e non adottabile nell'ambito di un procedimento esecutivo già irrevocabile.
Norme richiamate
art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
La norma autorizza il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316, ma la Corte interpreta "mantenuto" come requisito essenziale: la conversione in sequestro conservativo è possibile solo se il vincolo reale è ancora efficace; una volta restituito il bene, non è più possibile la conversione ex art. 323, comma 4.
art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra sequestro preventivo impeditivo (art. 321, comma 1) e sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2). La Corte rileva che la conversione invocata opera con riguardo al sequestro impeditivo ma ha limiti quando si tratta di strumenti finalizzati alla confisca sucessiva.
Il sequestro conservativo è destinato a convertirsi in pignoramento; la Corte osserva che tale strumento non può essere adottato una volta divenuta irrevocabile la sentenza in un procedimento di esecuzione che non può concludersi con un atto destinato a divenire definitivo.
Richiamato in relazione ai crediti che possono essere garantiti dal mantenimento del sequestro; la Corte usa l'articolo per delimitare i crediti tutelabili tramite il mantenimento del vincolo reale.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 1930/1998 - Rallo)
Citata per l'affermazione secondo cui, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, viene meno la possibilità per il giudice dell'esecuzione di adottare misure cautelari basate sul periculum in mora.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 38710/2004 - Portman)
Citata dal ricorrente come orientamento che ammetterebbe la mutazione del titolo giuridico del vincolo anche dopo il giudicato; la Corte richiama però orientamenti successivi che chiariscono i limiti della conversione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 31453/2015 - La Torre)
Conferma il principio che il sequestro conservativo, destinato a convertirsi in pignoramento, non è adottabile dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile; usata per escludere la possibilità di conversione nel caso di specie.
Massime di principio
- La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo è possibile solo se il vincolo reale è ancora mantenuto: una volta che il bene è stato restituito, la conversione non può più essere disposta ex art. 323, comma 4.
- Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale non è agevole adottare nuove misure cautelari nell'ambito del procedimento di esecuzione; il sequestro conservativo, essendo destinato alla successiva espropriazione (pignoramento), non è compatibile con uno stato di irrevocabilità della sentenza.
- Per tutelare crediti erariali o della parte civile è quindi strategico chiedere la conversione o il mantenimento del vincolo prima che il bene venga restituito o prima del passaggio in giudicato; una tardiva istanza può risultare priva di efficacia pratica.
- Se il sequestro è già stato restituito, le garanzie per il credito erariale vanno ricercate tramite strumenti civilistici disponibili dopo la sentenza irrevocabile (es. esecuzione forzata/pignoramento su beni non già soggetti a vincolo penale), tenendo conto dei limiti posti dall'irrevocabilità del titolo esecutivo penale.
- Nel valutare richieste di conversione il giudice dell'esecuzione deve distinguere fra sequestro impeditivo (più agevolmente convertibile, se il vincolo persiste) e sequestro finalizzato alla confisca (soggetto a limiti maggiori dopo il giudicato).
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