Cassazione Penale, Sentenza n. 3945/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/10/2021 relativa a fatti occorsi durante la manifestazione NO TAV del 28/06/2015 a Chiomonte. I principali motivi: carenza di prova e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per diversi imputati, dedotta natura simbolica o riconducibile a danneggiamento dell'abbattimento dei betafence; assenza del dolo specifico di ostacolare un atto pubblico; mancanza di partecipazione o concorso per chi era accusato di lesioni/danneggiamento/uso di esplosivi; censure anche sulla rideterminazione della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti/aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondati i motivi di alcuni imputati (Dosio Nicoletta, Tapparo Fulvio, Martini Aldo, Del Conte Niccolò, Lai Paola, Piccinini Andrea e Giovannini Gianmarco) e ha annullato senza rinvio la qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), qualificando invece la loro condotta come danneggiamento aggravato; ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. I ricorsi di Schiari Daniel, Semprini Enrico e Pellicanò Vincenzo sono stati rigettati: per costoro la Corte ha confermato le condanne (per Schiari: concorso in resistenza, lesioni aggravate e uso di materiale esplodente; per Semprini e Pellicanò: reati aggravati, lesioni, danneggiamento e uso di materiale esplodente/concorsi). I ricorrenti soccombenti sono condannati al pagamento delle spese. Motivazione chiave: il reato di resistenza richiede opposizione contemporanea e specifica all'atto del pubblico ufficiale e una compressione della libertà di autodeterminazione dell'agente; l'abbattimento antecedente e separato temporalmente non integra tale fattispecie, mentre la partecipazione attiva, il travisamento, il materiale rinvenuto e il ruolo logistico/di supporto possono integrare concorso e responsabilità per reati più gravi.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede l'opposizione contemporanea a un atto specifico del pubblico ufficiale, con violenza o minaccia idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione dell'agente; un'azione cronologicamente precedente e non funzionalmente collegata (es. abbattimento di barriere qualche minuto prima) non integra automaticamente tale reato e può essere ricondotta ad altra fattispecie (es. danneggiamento).
Il concorso di persone può ricorrere anche quando il contributo è non materiale ma consistente in rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, agevolazione o supporto logistico; la presenza nel contesto spazio-temporale e la cooperazione organizzativa possono giustificare la responsabilità per gli effetti collettivi.
Norma richiamata in sede di valutazione delle aggravanti contestate: la Corte ha valutato e, per alcuni imputati, escluso o non ritenuto prevalenti talune aggravanti sulla base del complesso probatorio e delle specifiche condotte.
Richiamata nelle censure difensive (responsabilità per fatti altrui/forme di partecipazione): la Corte richiama che l'atipicità delle forme di contributo richiede comunque motivazione sulla prova concreta della partecipazione e del nesso causale.
Circostanza aggravante che era stata valutata in sede di merito; la Corte ha considerato la rilevanza e la proporzione delle circostanze aggravanti e attenuanti nella rideterminazione della pena per i ricorsi respinti.
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che l'azione di opposizione sia contemporanea all'atto dell'ufficiale e idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione dell'agente; atti precedenti e separati temporalmente vanno valutati con maggiore rigore e possono costituire reato diverso (es. danneggiamento).
- La mera intenzionalità generale di contrasto non sostituisce il requisito della specifica opposizione all'atto pubblico: il dolo specifico deve mirare a ostacolare l'attività dell'ufficio in atto.
- In manifestazioni collettive la responsabilità per reati violenti può essere estesa ai partecipanti che, pur non avendo materialmente posto in essere l'atto lesivo, hanno dato un contributo di rafforzamento, protezione o supporto logistico, purché provata la loro presenza e la convergenza di intenti.
- Azioni simboliche o di danneggiamento che non interferiscono concretamente con l'attività istituzionale vanno qualificate in base alla loro effettiva capacità di incidere sull'azione dei pubblici ufficiali; la qualificazione giuridica richiede adeguata motivazione fattuale.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la dosimetria della pena sono ambiti del giudice di merito e restano sindacabili in Cassazione solo se irragionevoli o illogiche; tuttavia devono essere adeguatamente motivate in relazione ai fatti concreti.
- La prova della partecipazione collettiva richiede accertamento del contesto spazio-temporale e del ruolo concreto svolto dal singolo; elementi come travisamento, materiale rinvenuto e riprese video rafforzano l'accertamento di responsabilità.
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