Cassazione Penale, Sentenza n. 22255/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carcione impugnava la conferma della condanna per riciclaggio e per falso per soppressione relative a due ciclomotori. Denunciava, tra l'altro, la prescrizione dei reati di falso (artt. 490, 477, 482 c.p.), vizio di motivazione sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo del reato, errata applicazione delle circostanze (art. 62-bis c.p.), mancata riqualificazione in ricettazione e carenza di motivazione in ordine alla pena (artt. 81, 132, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (prescrizione): ha ritenuto prescritti i reati di falso per soppressione accertati il 28/06/2016, anche tenuto conto dei 99 giorni di sospensione del decorso della prescrizione dovuti al rinvio dell'udienza per l'astensione del difensore, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata eliminando la pena di 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato) precedentemente aggiunta rispetto al reato più grave (riciclaggio). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: la Corte ha confermato la responsabilità per il reato di riciclaggio e ha ritenuto non censurabili in Cassazione le valutazioni di merito sulla prova e sulla motivazione delle scelte sanzionatorie.
Norme richiamate
Usato per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione alla data di accertamento del reato; combinato con l'art. 161 c.p. per determinare la durata della prescrizione.
Richiamato con l'art. 157 per determinare la durata della prescrizione e i termini applicabili.
Richiamato dal ricorrente nella censura (violazione di legge), ma la Corte ha deciso solo sul profilo prescrizionale e sulla portata del sindacato di legittimità.
Articolo indicato come riferibile al falso per soppressione oggetto della censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto prescritti i reati di falso riconosciuti in sede di merito.
Altro riferimento normativo agli specifici titoli di reato indicati nel ricorso come potenzialmente prescritti.
Ulteriore richiamo ai reati di falso per cui il ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Definisce il perimetro del sindacato in Cassazione: la Corte ricorda che può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, non rivalutare le prove o offrire una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato nella doglianza difensiva relativa alle circostanze; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti.
Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, con obblighi motivazionali commisurati alla distanza dal minimo e dalla media edittale.
Elenca i criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato i principi sulla necessità di motivazione specifica quando la pena si discosta dalla media o dal minimo edittale.
Richiamato marginalmente nell'ambito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: va valutata rispetto alla data di accertamento indicata nell'imputazione; i termini previsti dagli artt. 157 e 161 c.p. si combinano e il decorso può essere sospeso per eventi processuali (p.es. rinvii per astensione del difensore), con conseguente possibile estinzione del reato se la prescrizione è maturata prima della sentenza.
- Limiti del sindacato di Cassazione: la Corte di legittimità può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; non è competente a riesaminare il merito, a rivedere la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Prova dell'elemento soggettivo nel riciclaggio: può essere desunta anche indiziariamente dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; la sostituzione di targhe o altre operazioni idonee a occultare l'origine del bene sono rilevanti per la configurazione del reato.
- Sanzione e motivazione: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena; quando la pena è vicina al minimo edittale la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre lo scostamento significativo dalla media o dal minimo richiede motivazione specifica sui criteri dell'art. 133 c.p.
- Richieste generiche di attenuanti o riqualificazioni: domande non specifiche (es. richiesta generica di attenuanti) possono essere rigettate con motivazione minima; richieste di riqualificazione che implicano rivisitazione probatoria non sono ammissibili in Cassazione.
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