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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22255/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carcione impugnava la conferma della condanna per riciclaggio e per falso per soppressione relative a due ciclomotori. Denunciava, tra l'altro, la prescrizione dei reati di falso (artt. 490, 477, 482 c.p.), vizio di motivazione sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo del reato, errata applicazione delle circostanze (art. 62-bis c.p.), mancata riqualificazione in ricettazione e carenza di motivazione in ordine alla pena (artt. 81, 132, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (prescrizione): ha ritenuto prescritti i reati di falso per soppressione accertati il 28/06/2016, anche tenuto conto dei 99 giorni di sospensione del decorso della prescrizione dovuti al rinvio dell'udienza per l'astensione del difensore, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata eliminando la pena di 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato) precedentemente aggiunta rispetto al reato più grave (riciclaggio). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: la Corte ha confermato la responsabilità per il reato di riciclaggio e ha ritenuto non censurabili in Cassazione le valutazioni di merito sulla prova e sulla motivazione delle scelte sanzionatorie.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Usato per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione alla data di accertamento del reato; combinato con l'art. 161 c.p. per determinare la durata della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato con l'art. 157 per determinare la durata della prescrizione e i termini applicabili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura (violazione di legge), ma la Corte ha deciso solo sul profilo prescrizionale e sulla portata del sindacato di legittimità.

  • art. 490 cod. pen.

    Articolo indicato come riferibile al falso per soppressione oggetto della censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto prescritti i reati di falso riconosciuti in sede di merito.

  • art. 477 cod. pen.

    Altro riferimento normativo agli specifici titoli di reato indicati nel ricorso come potenzialmente prescritti.

  • art. 482 cod. pen.

    Ulteriore richiamo ai reati di falso per cui il ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce il perimetro del sindacato in Cassazione: la Corte ricorda che può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, non rivalutare le prove o offrire una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva relativa alle circostanze; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, con obblighi motivazionali commisurati alla distanza dal minimo e dalla media edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato i principi sulla necessità di motivazione specifica quando la pena si discosta dalla media o dal minimo edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato marginalmente nell'ambito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: va valutata rispetto alla data di accertamento indicata nell'imputazione; i termini previsti dagli artt. 157 e 161 c.p. si combinano e il decorso può essere sospeso per eventi processuali (p.es. rinvii per astensione del difensore), con conseguente possibile estinzione del reato se la prescrizione è maturata prima della sentenza.
  • Limiti del sindacato di Cassazione: la Corte di legittimità può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; non è competente a riesaminare il merito, a rivedere la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • Prova dell'elemento soggettivo nel riciclaggio: può essere desunta anche indiziariamente dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; la sostituzione di targhe o altre operazioni idonee a occultare l'origine del bene sono rilevanti per la configurazione del reato.
  • Sanzione e motivazione: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena; quando la pena è vicina al minimo edittale la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre lo scostamento significativo dalla media o dal minimo richiede motivazione specifica sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • Richieste generiche di attenuanti o riqualificazioni: domande non specifiche (es. richiesta generica di attenuanti) possono essere rigettate con motivazione minima; richieste di riqualificazione che implicano rivisitazione probatoria non sono ammissibili in Cassazione.

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