Cassazione Penale, Ordinanza n. 24231/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico e meramente reiterativo delle censure già respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per più episodi ricondotti all'art. 624-bis c.p. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo di specificità: si limitava a reiterare le medesime doglianze già svolte in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua e completa in fatto, senza un effettivo confronto critico con tale motivazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata solo per indicare i reati per i quali era intervenuta la condanna confermata in appello; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma solo l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La mera reiterazione delle doglianze di gravame, in assenza di confutazione puntuale della ratio decidendi della decisione impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla decisione.
Come è indicizzato
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