Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha inoltre preso atto della rinuncia all'impugnazione, precisando che ciò non esclude l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del 19/05/2025 resa dal GIP del Tribunale di Lecce. Dal testo non emerge il fatto-reato contestato né il contenuto specifico dei motivi di doglianza: la Corte si limita a rilevare che il ricorso era comunque inammissibile, sia per vizi che ne inficiavano in radice il contenuto, sia perché nel frattempo era intervenuta una rituale e assorbente rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; la rinuncia all'impugnazione non elide tali conseguenze.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione non impedisce, di per sé, l'applicazione delle conseguenze economiche previste per l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso presenta vizi radicali, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente resta gravato dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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