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Ordinanza

Ordinanza n. 1471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, relativo alla pratica di condono edilizio, alla richiesta di conguaglio e alle conseguenze ripristinatorie prospettate dall’amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 15261/2025 e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. Le censure riguardavano, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, i presupposti della richiesta comunale di conguaglio e la prescrizione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto rilevanti l’incompletezza della pratica di condono fino all’integrazione documentale del 16 dicembre 2021 e la qualificazione dell’intervento come trasformazione edilizia di maggiore gravità. L’appellante ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalla richiesta di pagamento e dalla prospettazione di future iniziative ripristinatorie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, in questa sommaria fase, che le deduzioni dell’appellante non superassero le valutazioni del TAR. In particolare, l’incompletezza della pratica di condono fino all’integrazione documentale del 16 dicembre 2021, la qualificazione dell’intervento come trasformazione edilizia di maggiore gravità e la conseguente insussistenza, allo stato, di apprezzabili profili di fondatezza delle censure sul silenzio-assenso, sul conguaglio e sulla prescrizione hanno escluso un adeguato fumus boni iuris. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto consisteva essenzialmente nell’onere economico connesso alla richiesta di pagamento e nella prospettazione di iniziative ripristinatorie soltanto eventuali, prive dei necessari caratteri di attualità e irreparabilità. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune appellato.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l’assenza di un apprezzabile fumus boni iuris e di un pregiudizio attuale e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una sommaria delibazione, le censure dell’appellante non superino le valutazioni già espresse dal primo giudice e non presentino apprezzabili profili di fondatezza.
  • L’incompletezza della documentazione necessaria per definire una pratica di condono edilizio impedisce, fino alla relativa integrazione, di riconoscere la formazione del silenzio-assenso, quando la disciplina applicabile richieda una pratica completa.
  • La qualificazione dell’intervento edilizio come trasformazione di maggiore gravità può incidere sui presupposti del condono e rendere non manifestamente fondate le censure relative al silenzio-assenso, al conguaglio degli oneri e alla prescrizione.
  • In sede cautelare, il mero onere economico derivante da una richiesta di pagamento non integra di per sé un pregiudizio irreparabile; è necessario che il danno sia anche attuale e concretamente dimostrato.
  • La prospettazione di future iniziative ripristinatorie meramente eventuali non soddisfa il requisito dell’attualità e dell’irreparabilità del pregiudizio richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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