Cassazione Penale, Ordinanza n. 20827/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non entra nel merito delle censure proposte contro la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/01/2025, che aveva confermato in parte la sua condanna per vari reati contro il patrimonio, lo aveva assolto da altri capi e aveva conseguentemente rideterminato la pena. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché la Corte rileva d'ufficio la sua inammissibilità: l'impugnazione è stata sottoscritta dall'imputato personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. La Corte aggiunge che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, già ritenuta non fondata dalle Sezioni Unite, nella parte in cui impone la difesa tecnica nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'impugnazione personale dell'imputato non è sufficiente quando la legge richiede la rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso personale dell'imputato è inammissibile.
La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il vizio è rilevabile ictu oculi.
art. 24 Cost.
Richiamato solo come parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato solo come parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 6 CEDU
Richiamato solo come parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU
La disciplina del patrocinio tecnico in cassazione non viola il diritto di difesa né il diritto al ricorso, perché rientra nella discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto e sottoscritto da un difensore munito di specifica abilitazione; il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile.
- L'introduzione del requisito della difesa tecnica per il ricorso in cassazione non viola, di per sé, il diritto di difesa o il diritto al ricorso, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
- Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile per difetto di valida sottoscrizione del ricorso, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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