Cassazione Penale, Ordinanza n. 24546/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, di una truffa consumata nell'ambito di una vendita online: secondo la motivazione richiamata, egli aveva curato la trattativa di vendita e risultava intestatario della carta Postepay su cui era confluito parte del prezzo pagato dall'acquirente, oltre che del documento di identità e del codice fiscale forniti nell'operazione; il bene, però, non era mai stato consegnato. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sul giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica perché riproduttiva di doglianze già svolte in appello e priva di un effettivo confronto con la decisione impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo che anche sul punto la motivazione fosse viziata; la Corte ha però rilevato che la valutazione sull'attenuante è rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, il diniego era stato fondato sull'entità non irrisoria del danno economico arrecato alla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di reale confronto critico con la sentenza d'appello, che aveva motivato in modo congruo la ritenuta partecipazione dell'imputato alla truffa; ha poi considerato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è affidato alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici, come nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.
La diminuente per speciale tenuità o lieve entità del danno implica un apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è illogica o giuridicamente viziata. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo perché il danno economico non era irrisorio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di truffa, la responsabilità può essere desunta anche da elementi sintomatici quali la gestione della trattativa, l'intestazione del mezzo di pagamento utilizzato per ricevere il prezzo e la disponibilità dei dati identificativi impiegati nell'operazione, purché la motivazione dia conto in modo congruo del percorso logico seguito.
- Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti non può essere accolta in cassazione quando la decisione di merito abbia escluso la particolare tenuità del danno valorizzando l'effettiva consistenza del pregiudizio arrecato alla persona offesa.
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