Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36321/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato l'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con reati già giudicati con sentenza del 19/06/2014, irrevocabile il 22/05/2018. Tale istanza era stata formulata con una memoria di "motivi nuovi" e ribadita nelle conclusioni scritte davanti al giudice di rinvio. Il problema giuridico riguarda se la mancata decisione del giudice di rinvio su una domanda prospettata fuori dall'atto di appello costituisca motivo impugnabile in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito. Ha ritenuto che, quando la richiesta di riconoscimento della continuazione sia stata avanzata solo nel corso del giudizio di appello e non sia stata devoluta al secondo giudice con l'atto di impugnazione, l'omessa pronuncia non è impugnabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    menzionato nel provvedimento come norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso

    l'art. 616 c.p.p. consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrano le condizioni, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    citata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita

    la decisione della Corte costituzionale è richiamata per il principio che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilita, puo essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. 6, n. 38648 del 30/9/2010; Sez. 5, n. 3867 del 7/10/2014; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019; Sez. 1, n. 43241 del 4/11/2009; Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011; Sez. 2, n. 10470 del 12/2/2016; Sez. 5, n. 51473 del 24/9/2019

    la giurisprudenza distingue i casi: se la richiesta era contenuta nell'atto di appello e dunque devoluta al secondo giudice, l'omessa pronuncia e impugnabile; se invece la richiesta e stata prospettata solo nel corso del giudizio di appello (es. memoria di motivi nuovi) e non nell'atto di impugnazione, non sussiste obbligo di pronuncia e la mancata decisione non e impugnabile in Cassazione

Massime di principio

  • La domanda di riconoscimento della continuazione deve essere inserita nell'atto di impugnazione (atto di appello) se si vuole che il giudice di rinvio sia obbligato a decidere e la relativa omissione sia poi sindacabile in Cassazione.
  • Se la richiesta di continuazione e proposta soltanto durante il giudizio di appello tramite memoria o conclusioni scritte e non nell'atto di appello, l'omessa pronuncia del giudice di rinvio non costituisce motivo consentito in Cassazione; la stessa istanza puo comunque essere riproposta al giudice dell'esecuzione.
  • In sede di impugnazione è strategicamente fondamentale valutare tempestivita e forma delle istanze che incidono sul trattamento sanzionatorio: domande rilevanti per la determinazione della pena o delle pene accessorie vanno formulate fin dall'atto di impugnazione per evitare la preclusione del sindacato in Cassazione.
  • L'inammissibilita per motivo non consentito comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, eventualmente, somma alla Cassa delle ammende), salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita.
  • Quando si contesti l'omessa pronuncia del giudice superiore, verificare sempre se la questione era stata devoluta con l'atto principale: se non lo era, l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile e puo essere piu efficace riproporre l'istanza in altra sede procedurale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.