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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1560/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1940/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.02.2026 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202600166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 2.000 euro, mediante attivazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile e non ha fornito elementi ostativi all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza passata in giudicato né corrisposto quanto dovuto. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere gli adempimenti necessari. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. È stata respinta la domanda di astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto non applicabile la sanzione pecuniaria per il ritardo, per ragioni di equità sostanziale, considerando la mole di contenziosi analoghi e le difficoltà della finanza pubblica. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un'astreinte su richiesta di parte, ma la statuizione può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni di equità sostanziale ostative alla sua applicazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La disposizione è stata applicata per respingere la domanda di astreinte, pur accogliendo l'azione di ottemperanza e disponendo la nomina eventuale di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero e alla decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice di assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La costituzione dell'amministrazione con un atto di mero stile, in assenza di contestazioni o di elementi ostativi, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento del giudicato risulti documentato.
  • La fissazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica neppure in caso di accoglimento dell'ottemperanza: il giudice può negarla quando ravvisi ragioni di equità sostanziale o altre ragioni ostative, valutate in rapporto alle concrete circostanze dell'inadempimento e agli interessi coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese costituiscono strumenti autonomi rispetto all'astreinte: il giudice può disporre le prime e respingere la domanda di sanzione pecuniaria per il ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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