Sentenza del 27/03/2018 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rimborsi - Fusione Inversa - Rivalutazione della partecipazione ricevuta a seguito della fusione - Rimborso imposta sostitutiva per antecedente rivalutazione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 448/2001 per l'originaria rivalutazione della partecipazione nella società poi incorporata. A seguito della fusione inversa, il socio aveva effettuato una nuova rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute. La questione riguardava quindi la possibilità di recuperare l'imposta sostitutiva già versata sulla precedente rivalutazione, considerato che il valore fiscale della partecipazione era stato nuovamente determinato dopo l'operazione societaria.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso. Il socio che, dopo una fusione inversa, procede a una nuova rivalutazione delle partecipazioni ricevute può ottenere la restituzione dell'imposta sostitutiva versata per l'originaria rivalutazione della partecipazione nella società fusa. La precedente imposta non può quindi rimanere definitivamente acquisita dall'Erario quando la partecipazione è stata oggetto di una nuova rideterminazione fiscale.
Norme richiamate
Art. 5 della Legge n. 448/2001
La norma disciplina la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Nel caso esaminato, è stata interpretata nel senso che il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva relativa a una precedente rivalutazione quando, a seguito di una fusione inversa, la partecipazione ricevuta viene nuovamente rivalutata.
Massime di principio
- Quando una partecipazione già rivalutata viene sostituita o trasformata nell'ambito di una fusione inversa e il contribuente procede a una nuova rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l'imposta sostitutiva pagata sulla precedente rivalutazione può essere chiesta a rimborso.
- La doppia imposizione sostitutiva sul medesimo valore economico deve essere evitata: la nuova rivalutazione non giustifica il mantenimento dell'imposta versata per la rivalutazione originaria se questa non conserva più autonoma rilevanza fiscale.
- Per valutare il diritto al rimborso occorre verificare la sequenza documentale delle operazioni, il pagamento dell'imposta sostitutiva originaria, la fusione, l'assegnazione delle nuove partecipazioni e il successivo perfezionamento della nuova rivalutazione.
- Il principio è riferibile a situazioni analoghe in cui un'operazione societaria determina la sostituzione della partecipazione precedentemente rivalutata con una nuova partecipazione il cui valore fiscale viene nuovamente rideterminato.
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