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Ordinanza

Ordinanza n. 993/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda di ammissione cautelare alla procedura concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendo l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale relativa al X Ciclo ordinario del TFA Sostegno. La censura principale riguardava l’affermata insussistenza di un ostacolo all’adozione della misura cautelare per il solo fatto che le prove scritte del concorso fossero già state svolte. Gli appellanti hanno sostenuto, inoltre, la necessità di verificare se la differenziazione tra gli specializzandi INDIRE e i partecipanti al X Ciclo ordinario del TFA Sostegno fosse legittima oppure integrasse una disparità di trattamento. Le amministrazioni si sono costituite solo formalmente, senza fornire allo stato elementi idonei a smentire la tesi degli appellanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che lo svolgimento già avvenuto delle prove scritte non impedisca l’ammissione cautelare con riserva, potendo l’amministrazione organizzare un’apposita sessione suppletiva. La previsione, nel bando, di una sessione straordinaria già calendarizzata per i concorrenti ammessi con riserva agevola gli adempimenti amministrativi. La questione sostanziale relativa alla legittimità della differenziazione tra specializzandi INDIRE e partecipanti al X Ciclo ordinario del TFA Sostegno è stata rinviata alla fase di merito, non risultando allo stato adeguatamente smentita la prospettazione degli appellanti. È stata confermata l’ammissione con riserva secondo le modalità definite dall’amministrazione, mediante la sessione straordinaria suppletiva del 19 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR a tale fine.

Massime di principio

  • Lo svolgimento delle prove scritte di una procedura concorsuale non preclude, di per sé, l’adozione di una misura cautelare di ammissione con riserva; l’amministrazione può provvedere mediante una sessione suppletiva appositamente organizzata.
  • La previsione nel bando di una sessione straordinaria destinata ai concorrenti ammessi con riserva rende concretamente praticabile la tutela cautelare e semplifica gli adempimenti amministrativi necessari alla sua esecuzione.
  • Quando la difesa dell’amministrazione è meramente formale e non smentisce allo stato la prospettazione del ricorrente, il giudice cautelare può accordare l’ammissione con riserva, rinviando al giudizio di merito l’approfondimento della legittimità della differenziazione tra categorie di candidati e dell’eventuale disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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