Cassazione Penale, Ordinanza n. 32454/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi relativi alla responsabilità, all'elemento psicologico, alla propria capacità di intendere e di volere, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., poiché riproducevano quelli già dedotti in appello senza svolgere una critica argomentata alla sentenza impugnata. Le censure sulla responsabilità e sull'elemento psicologico miravano inoltre a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze processuali, attività non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha comunque osservato che la sentenza d'appello aveva correttamente distinto la capacità di intendere e di volere dalla colpevolezza e aveva considerato l'incapacità parziale dell'imputato, chiarendo che essa non esclude l'intenzionalità dell'azione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche in assenza di fattori positivamente valutabili e aveva determinato la pena in misura contenuta nei limiti minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici, meramente ripetitivi di quelli d'appello e, per le censure sulla responsabilità e sull'elemento psicologico, diretti a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Ha rilevato altresì che la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione sulla distinzione tra capacità di intendere e di volere e colpevolezza, sull'incapacità parziale, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproduzione delle censure d'appello, priva di una critica argomentata alla decisione impugnata, non soddisfa tale requisito.
La genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei termini indicati dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi d'appello senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle risultanze processuali alternativa a quella compiuta dai giudici di merito.
- La distinzione tra capacità di intendere e di volere e colpevolezza comporta che l'incapacità parziale dell'imputato non esclude, di per sé, l'intenzionalità dell'azione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzia l'assenza di fattori positivamente valutabili; la determinazione della pena in misura prossima ai minimi edittali costituisce elemento valutabile nella motivazione sul trattamento sanzionatorio.
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