Cassazione Civile, Ordinanza n. 34360/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità maturate da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro poi insolvente. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'INPS al pagamento di euro 45.160,51 per T.f.r. e di euro 8.387,36 per le retribuzioni degli ultimi tre mesi (1 gennaio - 31 marzo 2013), ma aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui l'INPS contestava l'importo riconosciuto per le ultime retribuzioni, ritenendo che la questione fosse stata dedotta per la prima volta in appello. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia (art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992 e norme sul massimale annuale richiamate in sentenza), sostenendo che la contestazione del superamento del massimale non integra domanda o eccezione nuova, ma riguarda soltanto l'esatta quantificazione del credito e che il giudice avrebbe dovuto ridurre la somma riconosciuta entro il limite legale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non costituisce domanda o eccezione nuova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., il motivo di appello con cui si deduce l'erronea determinazione del massimale dovuto dal Fondo di garanzia INPS, poiché si tratta di una questione inerente alla corretta quantificazione del credito, direttamente desumibile dalla legge e rilevabile dal giudice. Poiché la Corte territoriale aveva liquidato al lavoratore una somma per ultime retribuzioni superiore al massimale di legge, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di appello che contesti la quantificazione del massimale di una prestazione previdenziale non introduce domanda o eccezione nuova, perché attiene alla determinazione del quantum del credito già azionato.
art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992
La prestazione del Fondo di garanzia deve essere contenuta entro il massimale di legge, direttamente conoscibile dal giudice.
art. 1 l. 427/1980
Richiamata insieme alle successive modifiche per la disciplina del massimale applicabile alla prestazione del Fondo di garanzia.
Richiamata quale norma modificativa della disciplina del massimale della prestazione del Fondo di garanzia.
Richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del massimale della prestazione del Fondo di garanzia.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro, la deduzione in appello dell'erronea applicazione di un massimale legale alla prestazione richiesta non costituisce mutamento della domanda né eccezione nuova, quando incide solo sulla corretta liquidazione del quantum già dedotto in giudizio.
- Quando la legge prevede un massimale per una prestazione dovuta dal Fondo di garanzia INPS, il giudice deve verificare d'ufficio il rispetto di tale limite nella quantificazione del credito.
- L'errore nella determinazione dell'importo riconosciuto entro un limite legale integra un vizio di applicazione della disciplina sostanziale, non un profilo precluso dalle norme sulle nuove eccezioni in appello.
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