Cassazione Penale, Sentenza n. 19804/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per non aver tenuto conto delle dichiarazioni del datore di lavoro (Manuel Egidi) sull'avvio della procedura di regolarizzazione e della documentazione difensiva da cui, secondo il ricorrente, emergerebbe l'estinzione del reato per espulsione o regolarizzazione. Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva per il rifiuto del giudice di sentire, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la madre del datore di lavoro a conferma delle dichiarazioni di quest'ultimo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ritiene manifestamente infondato: le dichiarazioni del datore di lavoro sull'avvio di una procedura di regolarizzazione non equivalgono al rilascio del permesso o al riconoscimento della protezione internazionale e, pertanto, non rientrano tra le cause previste dal comma 6 dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 che determinano il non luogo a procedere; inoltre l'eventuale espulsione non può essere desunta da elementi concludenti ma richiede la comunicazione formale del Questore, secondo giurisprudenza consolidata. Quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato perché la mancata ammissione di prova disposta discrezionalmente ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non può essere dedotta come omissione di prova decisiva in Cassazione se il mezzo non era stato chiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
La norma individua ipotesi tassative (es. riconoscimento protezione internazionale, specifiche fattispecie di rilascio del permesso ex art.32 comma 3 d.lgs. 25/2008 e altre tipizzate) che legittimano il non luogo a procedere; il rilascio di permesso per motivi di lavoro non rientra tra le ipotesi elencate.
Discrezionalità del giudice nel disporre integrazioni probatorie: la richiesta di utilizzare i poteri di cui all'art. 507 costituisce invito discrezionale al giudice e, se ritenuta non necessaria, la mancata assunzione della prova non può essere dedotta in Cassazione come omissione di prova decisiva salvo che il mezzo non fosse stato richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
I mezzi di prova la cui ammissione è stata richiesta formalmente ai sensi dell'art. 495, comma 2, sono quelli la cui mancata assunzione può costituire motivo impugnatorio per omissione di prova decisiva in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in Cassazione la mancata assunzione di prova decisiva solo se la prova era stata regolarmente richiesta nei modi previsti dalla legge (v. art. 495, comma 2).
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni sperimentali del datore di lavoro sull'avvio di una procedura di regolarizzazione non equivalgono al rilascio del permesso di soggiorno e, da sole, non giustificano un non luogo a procedere ai sensi dell'art. 10-bis; è necessario il verificarsi di una delle ipotesi tassativamente previste dalla norma (es. riconoscimento della protezione internazionale o i casi espressamente elencati).
- L'avvenuta espulsione dello straniero clandestino, ai fini dell'emissione del non luogo a procedere per esecuzione dell'espulsione, deve essere formalmente comunicata all'autorità giudiziaria dal Questore; non è sufficiente dedurla da indizi o documentazione difensiva non corroborata dalla comunicazione ufficiale.
- La richiesta di ammissione di prove mediante i poteri discrezionali del giudice (art. 507 c.p.p.) non equivale a una formale domanda ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; la mancata utilizzazione di tali poteri non può essere impugnata in Cassazione come omissione di prova decisiva, salvo che il mezzo sia stato richiesto nei modi stabiliti dalla legge.
- In sede di legittimità la genericità o l'insufficienza di motivazione che si fonda su elementi non idonei a integrare i presupposti di legge conduce all'inammissibilità o al rigetto del ricorso; bisogna articolare censure fondate su errori giuridici o violazioni normative ben circostanziate.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o infondatezza manifesta del ricorso.
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