Cassazione Penale, Sentenza n. 26623/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza di primo grado per violazione delle garanzie difensive: si censura che l'udienza del 22/11/2019 fu trattata anticipatamente di qualche minuto rispetto all'orario fissato e che la decisione di primo grado sarebbe nulla per la mancata presenza dell'imputato durante quell'udienza, con conseguente lesione delle prerogative difensive
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la modesta anticipazione dell'udienza (iniziata 5 minuti prima e chiusa 3 minuti dopo l'orario fissato) non abbia concretamente pregiudicato la possibilità dell'imputato di partecipare all'udienza, anche in considerazione del fatto che il difensore era presente e che l'imputato, pur avendone la possibilità, non si è comunque presentato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'attività istruttoria resa senza la partecipazione dell'imputato può ritenersi sanata se l'assenza di rilievo da parte del difensore (presente) si verifica. In conseguenza è stato condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. c)
Norma richiamata come criterio di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione (motivi di cui alla lettera c): censura della violazione delle norme sul procedimento). La Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 178, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina delle nullità: il ricorrente invoca la nullità della sentenza di primo grado per vizio procedurale. La Corte ha valutato che non sussisteva alcuna nullità produttiva di danno concreto alle prerogative difensive
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito agli effetti della nullità: la Corte ha ritenuto che il vizio prospettato non abbia avuto effetti tali da configurare la nullità o da pregiudicare i diritti dell'imputato
art. 182, secondo comma, primo periodo, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui l'attività istruttoria resa senza la partecipazione dell'imputato può ritenersi sanata qualora il difensore, presente all'incombenza, non sollevi tempestivamente l'eccezione. La Corte ha richiamato orientamenti della giurisprudenza in tal senso
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto le pronunce previste da questa norma (condanna alle spese e somma)
Massime di principio
- Una modesta anticipazione o differenza di pochi minuti nell'orario di inizio di un'udienza non è automaticamente causa di nullità della decisione: va dimostrato un concreto pregiudizio per le prerogative difensive dell'imputato
- Se il difensore è presente all'incombenza istruttoria e non solleva tempestivamente l'eccezione, l'eventuale vizio derivante dall'assenza dell'imputato può considerarsi sanato (principio di sanatoria per mancata tempestiva eccezione del difensore)
- Per far valere con successo una nullità procedurale collegata alla mancata partecipazione dell'imputato occorre provare sia che l'imputato non ha potuto partecipare nonostante ne avesse la possibilità, sia che l'evento ha determinato un concreto pregiudizio alla sua difesa (ad es. impedendo l'assunzione di mezzi di prova decisivi)
- Le censure puramente formali (p.es. pochi minuti di anticipo) hanno scarse probabilità di successo se non accompagnate da elementi che dimostrino l'impossibilità materiale di partecipazione o la rapida chiusura dell'istruttoria tale da escludere la partecipazione effettiva
- È strategicamente importante sollevare immediatamente e per iscritto le eccezioni difensive in udienza quando si ritiene violata la garanzia di partecipazione: la mancata tempestiva contestazione può compromettere la possibilità di ottenere la riforma per nullità
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