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Ordinanza

Ordinanza n. 180/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento per l''annullamento - dell’ordinanza sindacale del Sindaco del Comune di Corteolona e Genzone n. 14 del 22.4.2024 di chiusura di struttura di Unità di Offerta Sociale Comunità Educativa “Villa Vanda” e contestuale dimissione in sicurezza degli ospiti inseriti e relativa applicazione della sanzione di euro 1000, comunicata il 23.4.2024, - della nota dell’ATS di Pavia – SC Vigilanza e Controllo prot. 33848/2024 del 12.4.2024 di conclusione della relativa istruttoria con esito negativo, nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, del verbale della Stazione Carabinieri di Corteolona e Genzone citato nell’impugnata ordinanza sindacale e al-lo stato non conosciuto e, ove occorra, della nota dell’ATS di Pavia prot. 34272/2024 del 15.4.2024 di conferma dell’esito negativo dell’istruttoria

Giustizia amministrativa202401483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di chiusura della Comunità Educativa “Villa Vanda”, dimissione in sicurezza degli ospiti e applicazione di una sanzione di 1.000 euro, nonché atti istruttori dell'ATS di Pavia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune ha disposto la chiusura della struttura di Unità di Offerta Sociale Comunità Educativa “Villa Vanda”, la dimissione in sicurezza degli ospiti e l'applicazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Sono stati inoltre impugnati la nota dell'ATS di Pavia recante la conclusione negativa dell'istruttoria, la successiva nota di conferma, il verbale della Stazione dei Carabinieri richiamato nell'ordinanza e ogni atto presupposto, successivo o connesso. Il testo non indica in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. In una precedente ordinanza cautelare la domanda di sospensione era stata respinta; il TAR rileva inoltre che, il 24 aprile 2024, era stata presentata una nuova comunicazione preventiva di esercizio dell'attività.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone specifici incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione nel merito; in caso positivo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali atti o fatti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non lo abbia già fatto, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del PAT. Il TAR avverte espressamente che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; nel caso concreto è richiamato quale base per valutare l'inerzia rispetto all'incombente istruttorio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse al ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di precisare se permanga l'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una possibile modifica della situazione di fatto o di diritto successiva alla proposizione del ricorso, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse e acquisire dalle parti aggiornamenti documentati utili alla calendarizzazione e alla decisione della causa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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