Cassazione Civile, Ordinanza n. 24547/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da una pretesa contributiva dell’ente previdenziale, azionata sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e seguita dalla notifica di un precetto. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che il credito fosse prescritto e che non vi fosse stato un valido atto interruttivo; in appello ha poi censurato anche la regolazione delle spese di primo grado e, in cassazione, ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 2934 c.c. e 480 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la prescrizione, prospettando sia una prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 sia contestando la riferibilità dell’atto interruttivo al decreto ingiuntivo; (2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla compensazione integrale delle spese del primo grado; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello posto le spese del grado di appello a carico dell’opponente anziché compensarle, nonostante la soccombenza reciproca. L’ente previdenziale è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte estraneo alla ratio decidendi e in parte generico o nuovo, osservando che la decisione impugnata si fondava sulla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per effetto di un decreto ingiuntivo definitivo e sulla valutazione, rimessa al merito, dell’efficacia interruttiva della notifica del precetto, oltre che sull’ammissione della notifica contenuta nello stesso ricorso introduttivo; ha inoltre rilevato che le contestazioni introdotte solo con memoria erano nuove. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato in modo compiuto il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può valorizzare la prevalente soccombenza di una parte e non è tenuto a disporre la compensazione, purché non condanni alle spese la parte vittoriosa. È stato inoltre dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l’ente è rimasto intimato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l’avvenuta prescrizione del credito, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi effettiva
ritenuto dalla Corte di merito applicabile alla pretesa contributiva in quanto fondata su decreto ingiuntivo divenuto definitivo, con conseguente prescrizione decennale
richiamato dal ricorrente in relazione al precetto, ma la censura è stata reputata generica e non specifica rispetto alla decisione impugnata
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
evocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi
richiamato nel passaggio sulla dedotta estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, ma la Corte d’appello aveva escluso tale effetto
la Corte d’appello ha valorizzato l’ammissione contenuta nel ricorso introduttivo circa l’avvenuta notifica del precetto, precludendo la contestazione postuma
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
menzionato per evidenziare che la valutazione di fatto sull’efficacia interruttiva non era stata censurata nel corretto paradigma di legittimità
richiamato per censurare la mancata pronuncia sulle spese e la loro liquidazione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili
richiamato in relazione alla richiesta di compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo, il credito si prescrive nel termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c.; una censura che invochi un diverso termine prescrizionale è inammissibile se non si confronta con tale specifica ratio decidendi.
- La deduzione relativa alla mancata efficacia interruttiva di un atto presuppone una contestazione specifica della motivazione di merito; in cassazione non è consentito limitarsi a contestazioni generiche o a ricostruzioni nuove dei fatti già accertati.
- La valutazione sull’efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi rituali.
- La contestazione in sede di legittimità di un fatto che risulti ammesso nel ricorso introduttivo è inammissibile quando si traduca in una deduzione postuma incompatibile con il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando si denuncia l’omessa pronuncia su un motivo di appello senza riportarne compiutamente il contenuto essenziale.
- La regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: non esiste un obbligo di compensazione, essendo sufficiente che la parte vittoriosa non venga condannata alle spese.
- Le difese introdotte solo con memoria illustrativa non possono ampliare il thema decidendum del ricorso per cassazione, perché la memoria ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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